Cassazione Penale, Sentenza n. 34708/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen.: il ricorrente contestava che il giudice di merito non avesse riconosciuto la diminuente per lucro di speciale tenuità relativamente al furto di modico valore (una bottiglia di birra e una lattina di Red Bull).
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Marsala (6 mesi di reclusione e 154 euro di multa). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante in quanto la valutazione deve riguardare la tenuità del danno criminale complessivo e non solo il valore patrimoniale: la condotta dell'imputato, oltre al prelievo di beni di modesto valore, aveva modalità intimidatorie e di irrisione che avevano creato timore nella persona offesa, escludendo la speciale tenuità. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Individua il reato di furto cui si riferisce la condanna; usato come fatto tipico al quale valutare la possibile applicazione delle circostanze attenuanti.
L'attenuante richiede una valutazione complessa del "danno criminale" nel suo complesso: non basta il basso valore patrimoniale dell'oggetto sottratto, occorre che il lucro perseguito o conseguito e l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità nel contesto concreto.
legge 7 febbraio 1990, n. 19 (modifica dell'art. 62)
Ha esteso la diminuente prevista dall'art. 62, n. 4 anche ai delitti determinati da motivi di lucro, richiedendo però che sia sia il lucro sia il danno/pericolo a essere di speciale tenuità; la Corte richiama la genesi normativa per spiegare la portata dell'attenuante.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità dell'offesa)
Costituisce parametro sistematico di riferimento: la tenuità dell'offesa può portare non solo ad attenuare la pena (art. 62, n. 4) ma, se i requisiti sono soddisfatti, anche a escludere la punibilità. In entrambi i casi la verifica è concreta e non si basa sulla natura astratta del bene giuridico tutelato.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato in riferimento alla necessità di valutare modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo per graduare la pena e per verificare la tenuità dell'offesa.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. non basta dimostrare il basso valore economico del bene sottratto: il giudice valuta la "tenuità del danno criminale" nel suo complesso, considerando modalità della condotta, conseguenze sociali e potenziali, nonché eventuale abitualità.
- Comportamenti con modalità intimidatorie, aggressività, reiterazione o che hanno generato timore nella vittima possono escludere l'applicabilità dell'attenuante anche quando il valore patrimoniale è esiguo.
- Quando la condotta e il danno/pericolo sono effettivamente minimi e non abituali, il soggetto può ambire non solo all'attenuante ma, a determinate condizioni, alla non punibilità ex art. 131-bis; la valutazione è sempre concreta e fattuale.
- In sede difensiva è utile documentare elementi che dimostrino la scarsità del lucro e l'inesistenza di conseguenze o pericoli rilevanti (assenza di intimidazione, contestualizzazione che riduca la gravità, assenza di precedenti o di abitualità), fornendo elementi fattuali chiari al giudice per la valutazione della tenuità.
- Per impugnare un diniego dell'attenuante bisogna contestare la motivazione dimostrando che i giudici non hanno considerato aspetti fattuali rilevanti o hanno travisato le prove: la mera asserzione del basso valore patrimoniale è normalmente insufficiente.
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