Sentenza n. 9/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 5 marzo 2025 n. 309, notificata il successivo giorno 14 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 5 marzo 2025 n. 309, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito a corrisponderle le somme spettanti ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite. La sentenza civile era stata notificata al Ministero il 14 marzo 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie alla sua esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era esecutiva in quanto passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata al Ministero e che l'amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto né fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per eseguire integralmente il giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, ha disposto l'intervento, entro i successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, ove occorra, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Costituisce la base normativa delle somme che la sentenza civile ha riconosciuto come dovute alla ricorrente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato quale fondamento della notificazione della sentenza civile al Ministero e dei relativi effetti nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un obbligo certo derivante da una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento dell'ente pubblico per accogliere la domanda e imporre l'esecuzione del comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e contestualmente individuare un commissario ad acta destinato a operare, entro un termine successivo, in caso di persistente inadempimento.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente, salvo conguaglio sulla base della documentata attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →