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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27610/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dopo avere prestato attività come operatrice per l’assistenza tiflodidattica in forza di una serie di contratti di collaborazione a termine, ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la trasformazione di tutti i rapporti in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione; la Corte d’Appello ha confermato il rigetto, valorizzando: l’assenza di prova di un effettivo vincolo gerarchico; l’inammissibilità in appello della censura relativa alla mancanza di un progetto specifico nei contratti, qualificata come novum ex art. 437 c.p.c.; l’impossibilità di conversione del rapporto per il carattere pubblicistico dell’ente. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione delle norme sul contenuto del ricorso introduttivo e sul thema decidendum, per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la censura sulla mancanza di progetto; (2) violazione delle norme in tema di lavoro subordinato, nullità/inefficacia del contratto e tutela risarcitoria, per avere escluso differenze retributive e risarcimento in ragione della non convertibilità del rapporto; (3) violazione delle norme processuali per avere la Corte d’Appello reputato decisiva, ai fini del rigetto delle domande conseguenti, la non convertibilità del rapporto e l’asserito abuso del contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché la censura sulla mancanza di progetto non era sorretta da un ricorso autosufficiente: gli stralci del ricorso introduttivo riprodotti non consentivano di dimostrare che tale questione fosse già stata specificamente dedotta in primo grado e devoluta in appello. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito non è sindacabile come violazione dell’art. 112 c.p.c., ma solo nei limiti del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché le domande risarcitorie e di differenze retributive presupponevano comunque l’accoglimento della domanda principale di accertamento della natura subordinata del rapporto e dell’illegittimità del contratto a progetto; esclusa la subordinazione, correttamente la Corte territoriale ha assorbito tali domande. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come norma sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro, rilevante per valutare se una questione fosse stata o meno specificamente proposta in primo grado

  • art. 435 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato quale norma che vieta il novum in appello nel rito del lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che l’interpretazione della domanda del giudice di merito non è censurabile come violazione di questa norma, salvo il vizio motivazionale

  • art. 1362 c.c. e seguenti

    richiamati per contestare l’interpretazione della domanda e dei contratti, ma non risultano decisivi ai fini dell’accoglimento

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione quanto all’indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro definitorio della subordinazione lavorativa, oggetto del thema decidendum

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del rapporto di fatto o irregolare e alle pretese economiche conseguenti

  • art. 36 D.Lgs. 165/2001

    richiamato in relazione alla disciplina dei contratti flessibili nel pubblico impiego e ai limiti alla loro utilizzazione/conversione

  • art. 1 D.Lgs. 368/2001

    richiamato in tema di contratto a termine e di legittimità dell’apposizione del termine

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione all’interesse ad agire e alla rilevanza delle domande conseguenti

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione fondato sulla dedotta introduzione di un novum in appello, il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove la questione sia stata specificamente allegata nel giudizio di primo grado e come sia stata devoluta al giudice di appello; la mera trascrizione di stralci del ricorso introduttivo non basta se non consente di verificare la specificità della domanda originaria.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone l’indicazione chiara degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda, ma non richiede una trascrizione integrale e formalistica: è sufficiente che il contenuto rilevante sia puntualmente riassunto o trascritto e che sia segnalata la loro presenza nel fascicolo.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c.; può essere censurata solo nei limiti del vizio di motivazione secondo l’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le domande di differenze retributive e di risarcimento collegate alla dedotta illegittimità del rapporto presuppongono l’accoglimento della domanda principale di accertamento della subordinazione o dell’illegittimità del contratto; se tale accertamento è negato, le domande accessorie possono essere legittimamente assorbite.
  • Quando la pretesa risarcitoria è formulata in modo generico e non è sorretta da una specifica allegazione fattuale, il motivo di ricorso è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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