Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per plurimi reati. Le censure principali sono: (1) inutilizzabilità delle captazioni effettuate mediante "trojan" per i reati indicati ai capi 5, 6 e 9 perché non ammissibili ai sensi dell'art. 270 c.p.p. (limiti edittali e diversa finalità dell'autorizzazione); (2) errata qualificazione giuridica dei reati ai capi 4 e 7, prospettando l'applicazione dell'art. 346-bis c.p. per mancata individuazione del pubblico ufficiale e assenza di contatti con pubblici ufficiali nonché assenza di ruoli imprenditoriali del ricorrente; (3) assenza delle esigenze cautelari, contestando la sussistenza di un accordo stabile e duraturo fondato su indizi concreti; (4) vizio della motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare, ritenuta fondata su un inesistente vincolo associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente al capo 6 (reato tributario ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) perché la pena prevista era stata aumentata da 4 a 8 anni da norma intervenuta dopo i fatti (art. 39, D.L. 26/10/2019, n.124 conv. in L. 19/12/2019, n.157), con la conseguenza che, ai limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti (24/10/2019), le captazioni utilizzate per quel capo non erano ammissibili. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa al capo 6 e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Sulle altre censure la Corte ha ritenuto i motivi generici o assorbiti: il secondo motivo è stato considerato generico rispetto alle ragioni che giustificano l'esistenza del pubblico ufficiale e del ruolo dell'intermediario; il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti dalla necessità di rinnovare la valutazione delle esigenze cautelari alla luce dell'esclusione del capo 6. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Limita l'utilizzabilità delle captazioni a procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate; la Corte ricorda l'eccezione per reati con arresto obbligatorio e applica il principio di connessione per estendere l'efficacia degli esiti se ricorrono le condizioni di legge
art. 266 cod. proc. pen.
Fissava i limiti di ammissibilità delle intercettazioni: la Corte valuta la compatibilità delle captazioni con i limiti edittali previsti all'epoca dei fatti
art. 12 cod. proc. pen.
Principio di connessione: le captazioni autorizzate per alcuni reati possono essere utilizzate anche per reati connessi, purché rientrino nei limiti di ammissibilità
art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma incriminatrice tributaria oggetto della contestazione (capo 6); la Corte ha valutato la pena edittale applicabile alla data dei fatti per determinare l'ammissibilità delle captazioni
art. 39, comma 1, lett. I), D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (conv. L. 19 dicembre 2019 n. 157)
Ha aumentato la pena per il reato tributario dopo la data dei fatti; la modifica successiva non incide sui limiti edittali applicabili al momento della consumazione
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2020) Rv. 277395
Giurisprudenza di legittimità richiamata: il divieto di utilizzazione delle captazioni in procedimenti diversi non opera con riferimento ai soli reati connessi ex art.12 c.p.p., se rientrano nei limiti di ammissibilità
art. 346-bis cod. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva in relazione alla qualificazione del reato di corruzione: la Corte ha ritenuto il motivo generico e non ha ritenuto superata la motivazione del giudice di merito
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento (disciplina del rito/processo in epoca Covid-19 e misure correlate)
Massime di principio
- Le intercettazioni e le captazioni (inclusi trojan) autorizzate per certi reati possono essere utilizzate anche per reati 'connessi' ai sensi dell'art. 12 c.p.p., purché rientrino nei limiti edittali di ammissibilità vigenti alla data dei fatti.
- Se una norma aumenta la pena dopo la consumazione del reato, per valutare l'ammissibilità delle intercettazioni occorre fare riferimento ai limiti edittali vigenti alla data dei fatti; un aumento successivo può rendere inutilizzabili captazioni usate per fondare la gravità indiziaria.
- Le doglianze sulla mancata individuazione del pubblico ufficiale o sul ruolo del soggetto richiedono argomentazioni specifiche e fondate: deduzioni generiche possono essere ritenute inammissibili o non persuasive.
- La perdita o l'esclusione di una fonte probatoria significativa (es. intercettazioni ritenute inutilizzabili) impone la rivalutazione delle esigenze cautelari; le decisioni cautelari possono essere annullate e rinviate quando viene meno il fondamento indiziario essenziale.
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze di custodia (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), e non bastano affermazioni generiche sull'inesistenza di un vincolo associativo.
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