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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18391/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: il GUP ha calcolato in modo errato la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato, operando una riduzione superiore a quella consentita, con conseguente irrogazione di una pena illegale rispetto alla disciplina delle riduzioni in caso di delitti e contravvenzioni in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 950,00 di multa. La Corte ha applicato il principio (Sezioni Unite 27/02/2025 n. 34910/2024 NRG) secondo cui, nei casi di delitti e contravvenzioni posti in continuazione giudicati con rito abbreviato, la riduzione va operata distintamente: un terzo sulla pena per i delitti e la metà sulla pena per le contravvenzioni.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma regola la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte interpreta che la riduzione va rispettata nei limiti previsti e, nel caso di delitti e contravvenzioni in continuazione, va applicata distintamente (un terzo sui delitti, metà sulle contravvenzioni) conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    Norma che individua la contravvenzione contestata nel processo; qui la contravvenzione è stata riconosciuta in continuazione con il delitto di rapina e ha ricevuto la sua specifica valutazione sanzionatoria.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (novella art. 442)

    La novella ha modificato la disciplina delle diminuzioni per il rito abbreviato; la Corte applica la versione novellata nel calcolo delle riduzioni.

  • pronuncia Sezioni Unite 27/02/2025, n. 34910/2024 NRG

    Principio giurisprudenziale richiamato: per delitti e contravvenzioni in continuazione giudicati con rito abbreviato, la riduzione va operata separatamente (un terzo sui delitti, la metà sulle contravvenzioni).

  • art. 620, lett. l, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando possibile senza riesame del merito, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione, come effettuato nel caso di errore materiale o di calcolo del trattamento sanzionatorio.

  • art. 610 e art. 611, cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine procedurale: il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza trattazione orale per mancanza di richiesta, nel rispetto delle disposizioni di tali norme.

Massime di principio

  • Quando in un unico giudizio abbreviato coesistono delitti e contravvenzioni poste in continuazione, la diminuzione prevista per il rito abbreviato va applicata separatamente: sui delitti nella misura di un terzo e sulle contravvenzioni nella misura della metà.
  • La determinazione della pena richiede un ordine logico: quantificazione delle pene base (tenendo conto di aggravanti, attenuanti e recidiva), eventuale riconoscimento del vincolo di continuazione e cumulazione, quindi applicazione delle riduzioni per il rito abbreviato distintamente alle componenti relative a delitti e contravvenzioni.
  • Un calcolo errato delle percentuali di diminuzione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; la Cassazione può, se possibile, rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l, senza rinvio.
  • Non è corretto applicare una riduzione unica e superiore ai limiti previsti quando si procede su reati di diversa tipologia collegati da continuazione; il giudice deve esplicitare in sentenza i passaggi matematici e le percentuali applicate.
  • In fase difensiva o di impugnazione, contestare specificamente il calcolo delle diminuzioni e chiedere la ricostruzione separata della pena per delitti e contravvenzioni aumenta la possibilità di ottenere rettifica o rideterminazione da parte della Corte.

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