Cassazione Penale, Sentenza n. 18391/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: il GUP ha calcolato in modo errato la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato, operando una riduzione superiore a quella consentita, con conseguente irrogazione di una pena illegale rispetto alla disciplina delle riduzioni in caso di delitti e contravvenzioni in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 950,00 di multa. La Corte ha applicato il principio (Sezioni Unite 27/02/2025 n. 34910/2024 NRG) secondo cui, nei casi di delitti e contravvenzioni posti in continuazione giudicati con rito abbreviato, la riduzione va operata distintamente: un terzo sulla pena per i delitti e la metà sulla pena per le contravvenzioni.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La norma regola la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte interpreta che la riduzione va rispettata nei limiti previsti e, nel caso di delitti e contravvenzioni in continuazione, va applicata distintamente (un terzo sui delitti, metà sulle contravvenzioni) conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 4, comma 2, legge n. 110/1975
Norma che individua la contravvenzione contestata nel processo; qui la contravvenzione è stata riconosciuta in continuazione con il delitto di rapina e ha ricevuto la sua specifica valutazione sanzionatoria.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (novella art. 442)
La novella ha modificato la disciplina delle diminuzioni per il rito abbreviato; la Corte applica la versione novellata nel calcolo delle riduzioni.
pronuncia Sezioni Unite 27/02/2025, n. 34910/2024 NRG
Principio giurisprudenziale richiamato: per delitti e contravvenzioni in continuazione giudicati con rito abbreviato, la riduzione va operata separatamente (un terzo sui delitti, la metà sulle contravvenzioni).
art. 620, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando possibile senza riesame del merito, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione, come effettuato nel caso di errore materiale o di calcolo del trattamento sanzionatorio.
art. 610 e art. 611, cod. proc. pen.
Richiamati in ordine procedurale: il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza trattazione orale per mancanza di richiesta, nel rispetto delle disposizioni di tali norme.
Massime di principio
- Quando in un unico giudizio abbreviato coesistono delitti e contravvenzioni poste in continuazione, la diminuzione prevista per il rito abbreviato va applicata separatamente: sui delitti nella misura di un terzo e sulle contravvenzioni nella misura della metà.
- La determinazione della pena richiede un ordine logico: quantificazione delle pene base (tenendo conto di aggravanti, attenuanti e recidiva), eventuale riconoscimento del vincolo di continuazione e cumulazione, quindi applicazione delle riduzioni per il rito abbreviato distintamente alle componenti relative a delitti e contravvenzioni.
- Un calcolo errato delle percentuali di diminuzione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; la Cassazione può, se possibile, rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l, senza rinvio.
- Non è corretto applicare una riduzione unica e superiore ai limiti previsti quando si procede su reati di diversa tipologia collegati da continuazione; il giudice deve esplicitare in sentenza i passaggi matematici e le percentuali applicate.
- In fase difensiva o di impugnazione, contestare specificamente il calcolo delle diminuzioni e chiedere la ricostruzione separata della pena per delitti e contravvenzioni aumenta la possibilità di ottenere rettifica o rideterminazione da parte della Corte.
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