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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento: - DEL DECRETO 7/3/2025 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO CON L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA, RECANTE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER IL PROGETTO DELL’IMPIANTO EOLICO “SAN GIORGIO” DI 7 AEROGENERALTORI DI POTENZA COMPLESSIVA DI 47,60 MW (COMUNI DI POLIZZI GENEROSA, CASTELLANA SICULA, PETRALIA SOTTANA); - DEL PARERE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC 3/10/2024; - DELLA NOTA SOPRINTENDENTIZIA 15/5/2024, RECANTE LA PRESCRIZIONE DELLO STRALCIO DI 3 AEROGENERATORI; - DELLA NOTA DI CONCERTO 9/1/2025 E DEL PARERE 4/10/2023 DELLA C.T.S.; - DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E/O CONSEQUENZIALE.

Giustizia amministrativa202500719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico, unitamente ai pareri e agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il giudizio negativo di VIA relativo a un impianto eolico di sette aerogeneratori, deducendo incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione, anche per non avere l’amministrazione richiesto integrazioni su profili poi ritenuti decisivi e per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi; difetto di motivazione e travisamento con riferimento alle valutazioni sulle diverse componenti ambientali; omessa attivazione della Valutazione di incidenza ambientale e mancata richiesta dello Studio di incidenza; erronea valutazione degli impatti cumulativi, anche perché riferita a impianti in corso di istruttoria; incompetenza della Soprintendenza e sproporzione delle prescrizioni paesaggistico-archeologiche, tra cui lo stralcio di tre aerogeneratori e la modifica del tracciato del cavidotto. Nel corso del giudizio la società ha documentato l’esecuzione di saggi archeologici, all’esito dei quali la Soprintendenza ha autorizzato anche i tre aerogeneratori precedentemente stralciati, e ha prodotto una relazione integrativa sugli impatti cumulativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il decreto di VIA negativa. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo in parte: l’istruttoria aveva coinvolto concretamente la società mediante una richiesta intermedia di integrazioni, ma l’amministrazione non aveva chiesto chiarimenti o integrazioni su alcuni profili poi utilizzati per il diniego, in particolare la gittata degli elementi rotanti, la Valutazione di incidenza e l’alternativa zero, violando il principio di leale collaborazione. Ha escluso che il parere tecnico fosse integralmente privo di motivazione o manifestamente illogico, riconoscendo però carenze e contraddizioni puntuali su shadow flickering, alternative progettuali, conformità alla pianificazione, biodiversità e altri aspetti. Ha ritenuto legittime le valutazioni tecniche relative, tra l’altro, a producibilità, geologia, radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni, piano di monitoraggio e misure compensative, nonché il rilievo sulle carenze documentali del progetto. Ha accolto il terzo motivo: l’amministrazione non aveva richiesto l’attivazione della VIncA né la produzione dello Studio di incidenza, per poi fondare il diniego sulla sua mancanza, in violazione dell’art. 5, commi 4 e 6, d.P.R. 357/1997 e dei principi di leale collaborazione e giusto procedimento. Quanto agli impatti cumulativi, ha confermato che la valutazione deve riguardare progetti esistenti o approvati, ma ha rilevato l’incompletezza della rappresentazione fornita dalla società quanto agli impianti di competenza regionale e agli impianti esistenti. Ha respinto la censura di incompetenza della Soprintendenza, ritenendo necessario l’intervento del Ministero della Cultura nei progetti sottoposti a VIA, anche se non localizzati in aree direttamente vincolate. Ha invece ritenuto superata la prescrizione di stralcio dei tre aerogeneratori alla luce del successivo parere favorevole della Soprintendenza, mentre ha confermato la legittimità della prescrizione relativa alla modifica del cavidotto interferente con siti archeologici. In sede di riedizione del potere l’amministrazione dovrà riattivare e concludere il procedimento, concedere un congruo termine per attivare la VIncA al livello appropriato e integrare gli elaborati, tenendo conto del successivo parere della Soprintendenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione e ai privati un dovere di collaborazione e buona fede; la sua violazione è stata ravvisata perché l’amministrazione ha fondato il diniego anche su carenze documentali per le quali non aveva previamente richiesto integrazioni.

  • artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati con riguardo ai principi del giusto procedimento, alla partecipazione e alla comunicazione dei motivi ostativi; la decisione valorizza soprattutto la necessità di consentire al privato di integrare la documentazione prima di fondare il diniego su carenze istruttorie.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione adeguata e coerente; il giudice ha ravvisato carenze motivazionali limitate e contraddizioni su alcune componenti ambientali, senza ritenere viziato l’intero apparato motivazionale.

  • artt. 22 e ss. d.lgs. 152/2006

    Richiedono che lo studio di impatto ambientale e il progetto di monitoraggio contengano gli elementi necessari alla valutazione degli impatti significativi; la nozione di progetto di monitoraggio non consente una mera bozza sommaria priva dei contenuti prescritti.

  • art. 5, commi 4 e 6 d.P.R. 357/1997

    Impone all’amministrazione di individuare e richiedere, nell’ambito dell’istruttoria, la Valutazione di incidenza appropriata quando necessaria; non è legittimo respingere l’istanza per la mancata produzione dello Studio di incidenza senza averne previamente richiesto l’attivazione e indicato il livello di approfondimento.

  • art. 26 d.lgs. 42/2004

    Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero della Cultura si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    La disposizione fonda la necessità dell’intervento del Ministero della Cultura nei progetti sottoposti a VIA, anche quando l’impianto non ricade direttamente in un’area vincolata.

  • art. 12, comma 3-bis d.lgs. 387/2003

    Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ... in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili ... localizzati in aree sottoposte a tutela ... qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

    La norma, riferita ai procedimenti non sottoposti a VIA, non esclude la regola generale dell’art. 26 d.lgs. 42/2004 per i progetti assoggettati a VIA.

  • Allegato VII alla Parte seconda d.lgs. 152/2006

    La valutazione degli impatti cumulativi deve essere svolta con riferimento agli altri progetti esistenti e/o approvati; resta a carico del proponente l’onere di fornire una rappresentazione completa degli impianti rilevanti, inclusi quelli di competenza regionale o locale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende fondare un giudizio negativo di VIA su carenze documentali o istruttorie non previamente contestate al proponente, deve consentire a quest’ultimo di integrare gli elaborati e di partecipare effettivamente alla formazione della decisione; il diniego adottato senza tale interlocuzione viola il principio di leale collaborazione e il giusto procedimento.
  • La Valutazione di impatto ambientale esprime una valutazione ampiamente discrezionale, tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, macroscopiche carenze istruttorie o motivazione inidonea; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • L’amministrazione non può respingere un progetto per la mancata produzione dello Studio di incidenza o della VIncA senza avere previamente verificato la necessità della procedura e richiesto al proponente di attivarla, indicando il livello di approfondimento appropriato secondo l’art. 5, commi 4 e 6, d.P.R. 357/1997.
  • La valutazione degli impatti cumulativi degli impianti da fonti rinnovabili deve considerare gli impianti esistenti o approvati, non anche i progetti meramente in corso di istruttoria; tuttavia il proponente deve rappresentare in modo completo gli impianti rilevanti, compresi quelli autorizzati o valutati da autorità regionali e locali, affinché l’amministrazione possa compiere una valutazione effettiva.
  • Nei progetti sottoposti a VIA, l’intervento del Ministero della Cultura è necessario ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 42/2004 anche quando l’impianto non ricade direttamente in un’area vincolata; la modifica normativa relativa alle aree contermini non elimina tale regola generale.
  • Il progetto di monitoraggio ambientale richiesto dalla disciplina della VIA deve contenere i contenuti necessari e le responsabilità e risorse per la sua realizzazione e gestione; la qualificazione come “progetto” non legittima la presentazione di una documentazione meramente sommaria o preliminare.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggistica
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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