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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01864/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo dedotto, riproposto anche in memoria difensiva, riguardava la mancata disapplicazione della recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che la valutazione di recidiva non dovesse essere mantenuta; la Corte ha però rilevato che il motivo era aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la maggiore pericolosità del soggetto alla luce della tipologia dei precedenti e del tempo di commissione degli stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse aspecifica, poiché non misurata con la motivazione della sentenza di appello, che aveva espresso un giudizio logico e coerente sull'aggravamento della pericolosità dell'imputato in ragione dei precedenti penali e della loro collocazione temporale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di ricorso; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato

  • recidiva

    la Corte considera corretta la valorizzazione della recidiva quale indice di ingravescente pericolosità del soggetto, in relazione alla tipologia dei precedenti e alla loro epoca di commissione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non confuta le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
  • La valutazione della recidiva può essere sorretta dal richiamo alla maggiore pericolosità desumibile dalla natura dei precedenti penali e dalla loro collocazione temporale rispetto al nuovo fatto.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una censura meramente reiterativa o apodittica: è necessario indicare in modo puntuale perché la motivazione di merito sarebbe illogica o giuridicamente errata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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