Cassazione Penale, Sentenza n. 09793/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ovvero la detenzione domiciliare sostitutiva, deducendo grave scompenso psichico, elevato rischio suicidario e inidoneità dell'istituto penitenziario di nuova assegnazione a fornire adeguato monitoraggio e terapia. Ha lamentato la sottovalutazione delle condizioni cliniche e la mancata valutazione dell'umanità della pena e della possibilità di trattamento in comunità terapeutica; ha inoltre sostenuto che sarebbe stata necessaria una perizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso l'esistenza di patologie incompatibili con lo stato detentivo o tali da compromettere l'umanità della pena, sulla base delle relazioni mediche aggiornate del servizio sanitario penitenziario e dell'esistenza di un reparto psichiatrico nell'istituto di assegnazione. La Corte ha inoltre confermato che la perizia è mezzo di prova discrezionale e che il giudice di merito può ritenere non necessaria una consulenza specialistica se il quadro clinico è adeguatamente documentato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
codice penale, art. 147, primo comma, n. 2
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; interpretato come applicabile solo quando la malattia sia tale da mettere in pericolo la vita o richieda cure non attuabili nello stato di detenzione, bilanciando il diritto alla salute con le esigenze di sicurezza.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-ter
Disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva richiamando i presupposti del differimento; applicata con gli stessi criteri di gravità e incompatibilità con il regime detentivo.
Costituzione, art. 32
Principio del diritto alla salute evocato quale parametro costituzionale che il giudice deve considerare nel valutare l'umanità della pena e l'adeguatezza delle cure.
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiama il principio di umanità della pena; serve come elemento valutativo per determinare se l'espiazione in carcere contrasti con la dignità della persona a causa di condizioni di salute.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (CEDU)
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; posto a fondamento della considerazione dell'umana tollerabilità della sofferenza derivante dalla detenzione.
codice di procedura penale, disp. att. art. 173, comma 1
Norma citata per la sintesi del motivo del ricorso; riguarda le forme di riassunto e illustrazione del motivo in sede di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede che le spese processuali siano poste a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- Per ottenere il rinvio dell'esecuzione o la detenzione domiciliare per motivi di salute occorre dimostrare una malattia grave che metta in pericolo la vita o richieda cure non eseguibili in carcere; non basta una semplice patologica o disagio psichico.
- Il giudice effettua un bilanciamento tra il diritto alla salute/umanià della pena e le esigenze di sicurezza pubblica: la presenza di reati gravi (es. art. 4-bis) può influire sul giudizio restrittivo.
- Le relazioni del servizio sanitario penitenziario, se aggiornate e dettagliate, possono essere decisive; la Corte può ritenere non necessaria una perizia autonoma se il quadro clinico è sufficientemente documentato.
- La perizia è uno strumento discrezionale del giudice di merito; la mancata nomina non costituisce di per sé motivo di cassazione quando la motivazione mostra adeguata valutazione tecnica.
- Va considerata anche la soglia di 'umanità della pena' e la dignità della persona: patologie che determinano esistenza al di sotto di tale soglia possono giustificare misure alternative.
- L'esistenza nell'istituto di reparti/servizi sanitari adeguati (monitoraggio, terapie psichiatriche) riduce le probabilità di accoglimento dell'istanza; l'assegnazione a strutture con reparti specialistici è un elemento favorevole alla permanenza in carcere.
- La proposta o l'ipotesi di trattamento in comunità terapeutica non vale automaticamente a sopperire ai requisiti di legge per il differimento; il trasferimento in comunità richiede comunque il soddisfacimento dei requisiti normativi e temporali.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza probabile dell'istanza prima di proporre impugnazioni.
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