Sentenza n. 5837/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del bando n. 167/1-4-2024 CC di prot. con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Doc. A) laddove - all'art. 2, c. 1 e con riferimento alla riserva di cui all'art. 1, c. 1., lett. a), nonché all'esclusione- ha ammesso a partecipare al concorso solo i soggetti « con età non superiore a venticinque anni compiuti»; - dell'art. 2, c. 2, del bando n. 167/1-4-2024 CC di prot., nella parte in cui si ritenga il relativo l'ultimo periodo («Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni, ai sensi dell'articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non trovano applicazione») rilevante nel caso di specie; - del provvedimento implicito con il quale l'Amministrazione, non convocando l'odierna ricorrente alla prova scritta di selezione in corso di svolgimento dal 14 luglio 2025 al 1° agosto 2025, ha escluso la stessa dalla partecipazione al concorso di specie, compreso, ove occorra, l'avviso di convocazione (Doc. 3); - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o comunque consequenziale, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nella parte relativa al limite di età, e mancata convocazione alla prova scritta, con conseguente esclusione dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contestando la previsione che consentiva la partecipazione soltanto ai soggetti di età non superiore a venticinque anni compiuti. Ha inoltre impugnato, ove ritenuto applicabile, la previsione del bando relativa al limite di età per i militari in rafferma biennale e all'inapplicabilità degli aumenti dei limiti di età previsti per i concorsi pubblici, nonché il provvedimento implicito di esclusione derivante dalla mancata convocazione alla prova scritta di selezione.
La decisione
Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita alla decisione. Il TAR, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al limite di età, alla disciplina dei militari in rafferma biennale e alla mancata convocazione alla prova. In considerazione dell'andamento della vicenda, le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2198-quater d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal bando per stabilire il limite di età dei militari in rafferma biennale; la sentenza non ne esamina l'interpretazione, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- La dichiarazione, resa nel corso del giudizio dal difensore della parte ricorrente, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate in ragione dell'andamento complessivo della vicenda.
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