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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-276/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2025. — KONREO, v. o. s., en qualité d’administrateur judiciaire de la société débitrice FAU s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 – Responsabilità solidale – Condizioni e portata della responsabilità – Lotta contro la frode in materia di IVA – IVA non versata dal fornitore – Rifiuto di concedere al destinatario della cessione il diritto alla detrazione dell’IVA – Possibilità di considerare il destinatario della cessione responsabile in solido del pagamento dell’IVA dovuta dal fornitore – Principio di proporzionalità. — Causa C-276/24

Giurisprudenza europea62024CJ0276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che cumula, nei confronti del medesimo soggetto passivo coinvolto in una frode IVA, il diniego della detrazione e la responsabilità solidale per l’IVA non versata dal fornitore. Secondo la Corte, l’articolo 205 della direttiva IVA consente di designare come debitore solidale il cessionario, purché ciò sia funzionale alla riscossione effettiva e rispettoso della proporzionalità. Il fatto che il cessionario abbia già perso il diritto alla detrazione non impedisce la sua ulteriore chiamata in solido, perché le due misure hanno oggetti e funzioni differenti.

Responsabilità solidale ex articolo 205 della direttiva IVA e diniego della detrazione: compatibilità della cumulo delle due misure nei confronti del cessionario coinvolto in una frode IVA.

La questione giuridica

Se l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti a una prassi nazionale che consente di imporre al destinatario di una cessione di beni un obbligo solidale di versare l’IVA dovuta dal fornitore, quando allo stesso destinatario sia già stato negato il diritto alla detrazione dell’IVA perché sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

Principio di diritto

L’articolo 205 della direttiva IVA, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, non osta a che uno Stato membro faccia gravare sul destinatario di una cessione di beni, quale responsabile in solido, l’IVA dovuta dal fornitore anche se a quel medesimo destinatario è già stato negato il diritto alla detrazione per aver saputo o dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; le due misure perseguono finalità diverse e complementari, rispettivamente la lotta alla frode e l’effettiva riscossione dell’imposta.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2018/1695
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli da 194 a 200 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 202, 203 e 204 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

Responsabilità solidale ex articolo 205 direttiva IVA e diniego della detrazione

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Nejvyšší správní soud ceco, riguarda la compatibilità tra il diniego del diritto alla detrazione IVA e l’imposizione al cessionario di una responsabilità solidale per l’IVA non versata dal fornitore. La controversia oppone il curatore fallimentare di FAU s. r. o. all’amministrazione finanziaria ceca ed è incentrata su un’operazione commerciale inserita in una frode IVA.

Fatti e procedimento principale

FAU aveva acquistato carburante da Verami tra maggio e ottobre 2013. A seguito di controlli fiscali, l’amministrazione tributaria ha accertato una frode nella catena commerciale e ha dapprima rettificato l’IVA dovuta da Verami, negandole il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti a monte. Verami non ha poi versato l’imposta all’Erario.

Successivamente, l’amministrazione ha negato anche a FAU il diritto alla detrazione dell’IVA fatturata sugli acquisti di carburante, ritenendo che la società sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. In precedenza, tuttavia, FAU era già stata chiamata a rispondere in solido, ai sensi dell’articolo 109 della legge ceca sull’IVA, dell’IVA non versata da Verami. Il giudice del rinvio evidenzia che, nel diritto ceco, la responsabilità solidale ha carattere sussidiario e che, nel caso concreto, il recupero in regresso contro Verami appare improbabile poiché quest’ultima era fallita.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che individua come debitore ordinario dell’IVA il soggetto passivo che effettua la cessione o prestazione imponibile;
  • l’articolo 205 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di prevedere che una persona diversa dal debitore sia responsabile in solido dell’assolvimento dell’IVA nelle situazioni considerate dagli articoli 193-200 e 202-204;
  • il principio di proporzionalità, quale limite all’esercizio della facoltà riconosciuta agli Stati membri.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 205 attribuisce agli Stati membri un potere di designare un responsabile in solido per garantire la riscossione effettiva dell’IVA, ma lascia agli ordinamenti nazionali la definizione delle condizioni di applicazione, nel rispetto della certezza del diritto e della proporzionalità. La responsabilità solidale deve fondarsi su rapporti di fatto e/o di diritto tra le persone interessate ed essere giustificata dall’esigenza di una riscossione efficace.

La Corte ribadisce inoltre che la lotta contro frodi, evasioni e abusi è un obiettivo fondamentale del sistema comune IVA e che il diritto alla detrazione deve essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. In tale ipotesi, il soggetto passivo è considerato partecipe o agevolatore dell’evasione.

Quanto alla combinazione delle due misure, la Corte osserva che il diniego della detrazione e la responsabilità solidale perseguono finalità distinte ma complementari: la prima mira a neutralizzare il vantaggio fiscale derivante da un comportamento fraudolento; la seconda mira a garantire il recupero effettivo dell’IVA presso soggetti idonei alla riscossione. Perciò, il fatto che il destinatario abbia già perso il diritto alla detrazione non impedisce che esso sia anche chiamato in solido a pagare l’IVA dovuta dal fornitore.

La Corte precisa altresì che la possibilità di regresso del responsabile in solido contro il debitore principale non è decisiva per la legittimità della misura, perché la valutazione non può dipendere dalle probabilità di successo di tale azione. È sufficiente che, nel caso concreto, il destinatario non sia privato della possibilità di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare di partecipare a una catena fraudolenta.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una prassi nazionale che imponga al destinatario di una cessione di beni un obbligo solidale di versare l’IVA dovuta dal fornitore, anche quando al medesimo destinatario sia già stato negato il diritto alla detrazione dell’IVA per il fatto che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

Principi affermati

  • Il diniego del diritto alla detrazione e la responsabilità solidale ex articolo 205 possono coesistere nei confronti del medesimo soggetto passivo coinvolto in una frode.
  • La responsabilità solidale è compatibile con il principio di proporzionalità se serve all’effettiva riscossione dell’IVA e non introduce una responsabilità oggettiva priva di possibilità di prova contraria.
  • La circostanza che il debitore principale sia insolvente o fallito non impedisce l’applicazione della responsabilità solidale al cessionario.

Come è indicizzato

Materieivaresponsabilità solidale tributariafrode fiscalediritto alla detrazioneprincipio di proporzionalità

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