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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35011/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato ritenuto penalmente responsabile in primo e secondo grado per una condotta qualificata come indebito utilizzo di carta di credito, in continuazione, consumata in due date del 2019. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per l'omessa derubricazione del fatto dall'art. 493-ter c.p. all'art. 640-ter c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta nella frode informatica e non nella fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, osservando che l'art. 640-ter c.p. richiede un'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure un intervento abusivo su dati, informazioni o programmi, elemento non emerso nel caso concreto. La condotta descritta consisteva invece nel mero utilizzo indebito di una carta di credito consegnata da una cliente per il pagamento di un pasto, con addebito di importi superiori tramite POS. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione tra le condotte contestate nelle due date indicate.

  • art. 493-ter c.p.

    fattispecie ritenuta correttamente applicabile al mero indebito utilizzo di carta di credito o altro mezzo di pagamento altrui.

  • art. 640-ter c.p.

    la frode informatica presuppone l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o un intervento abusivo su dati, informazioni o programmi; non è configurabile nel mero utilizzo indebito di carta di credito senza alterazione del sistema.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Non è consentita la derubricazione del delitto di indebito utilizzo di carte di pagamento nella frode informatica quando la condotta si esaurisce nell'uso abusivo del mezzo di pagamento e non implica alcuna alterazione del sistema informatico o telematico.
  • La frode informatica richiede un quid pluris rispetto al semplice utilizzo indebito di uno strumento di pagamento: è necessario che l'agente incida sul funzionamento del sistema o intervenga senza diritto sui dati, sulle informazioni o sui programmi in esso contenuti.
  • In assenza di rapporto di specialità tra le due fattispecie, il giudice deve verificare in concreto quale sia la norma effettivamente applicabile sulla base della struttura materiale della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando contrasta con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, potendo essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati informaticiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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