Sentenza n. 5785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00504/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata che aveva annullato il diniego dell’ente consortile sull’istanza di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di un cavidotto interrato
Esito
Favorevole al resistente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
Una società privata aveva presentato al Comune una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 6 MW e aveva chiesto all’ente consortile l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il cavidotto di collegamento. Dopo la diffida, l’ente consortile aveva negato l’autorizzazione sostenendo che non era mai stata presentata una domanda di assegnazione dell’area. Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo che, in presenza della disponibilità degli immobili da parte della società, fosse necessaria una domanda di insediamento ai sensi dell’art. 7 del regolamento consortile, non una domanda di assegnazione, e che l’assenso dell’ente si fosse formato nell’ambito della conferenza di servizi relativa alla PAS per mancata partecipazione entro il termine previsto. L’ente consortile ha appellato la sentenza deducendo: erronea interpretazione dell’art. 7 del regolamento, poiché sarebbe stata comunque necessaria una domanda di insediamento; omessa prova della disponibilità o proprietà delle aree; erronea estensione del silenzio-assenso formatosi nella conferenza di servizi, che avrebbe riguardato soltanto la compatibilità urbanistica, edilizia e sanitaria e non l’assenso all’insediamento o all’occupazione del suolo; erronea affermazione relativa al mancato esercizio del diritto di prelazione sulle aree.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 7 del regolamento consortile distingue tra chi dispone già di un’area o di un immobile idoneo e chi richiede l’assegnazione di un’area; pertanto, per il soggetto che dispone delle aree, la richiesta deve essere qualificata come domanda di insediamento e non come domanda di assegnazione. Il riferimento dell’ente alla mancata domanda di assegnazione non poteva essere riqualificato come diniego per mancata domanda di insediamento, poiché tale diversa motivazione non emergeva dalla nota impugnata. Il secondo motivo è stato respinto perché introduceva una motivazione postuma: il diniego non aveva contestato la disponibilità delle aree e l’amministrazione non poteva dedurre per la prima volta in giudizio l’asserita carenza documentale. Il terzo motivo è stato respinto. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, quando per la costruzione e l’esercizio dell’impianto sono necessari atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune, questi devono essere acquisiti d’ufficio o mediante conferenza di servizi. L’amministrazione convocata deve esprimere in quella sede il proprio assenso o dissenso, eventualmente chiedendo integrazioni documentali; non può rimanere inerte e poi negare l’autorizzazione sulla base di presupposti non rappresentati nella conferenza. La disposizione non limita l’assenso ai soli profili urbanistici, sicché, nel caso concreto, il silenzio dell’ente consortile nella conferenza ha riguardato anche l’occupazione del suolo e l’insediamento nell’area industriale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché censurava una statuizione incidentale sul diritto di prelazione, estranea al thema decidendum e comunque inidonea a modificare la decisione. Il diritto di prelazione riguardava inoltre l’assegnazione e l’alienazione di aree consortili, fattispecie diversa dall’occupazione di aree. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 28/2011
Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi.
L’amministrazione convocata nella conferenza di servizi deve esprimere in quella sede il proprio atto di assenso o dissenso, anche per profili diversi dalla mera compatibilità urbanistica, edilizia e sanitaria, e può chiedere tempestivamente integrazioni documentali. L’inerzia dell’amministrazione produce gli effetti dell’assenso nell’ambito della conferenza.
art. 14-bis l. 241/1990
La conferenza di servizi semplificata e asincrona costituisce la sede procedimentale nella quale le amministrazioni partecipanti devono esprimere tempestivamente la propria posizione sull’intervento.
art. 7 del regolamento consortile
Chiunque intenda realizzare iniziative produttive in aree o immobili compresi in un nucleo di industrializzazione deve presentare domanda al Consorzio. Il richiedente deve altresì indicare se dispone o se avrà la disponibilità di un’area o di immobili idonei o se richiede l’assegnazione di un’area o di un lotto ricompreso nel nucleo.
La domanda di insediamento è distinta dalla domanda di assegnazione: chi dispone di un’area o di un immobile idoneo non deve previamente chiedere l’assegnazione di un’area consortile.
art. 9 del regolamento consortile
Disciplina la domanda di assegnazione delle aree consortili, distinta dalla domanda di insediamento prevista dall’art. 7.
art. 16 del regolamento consortile
Prevede il diritto di opzione o prelazione dell’ente consortile in relazione alla fattispecie disciplinata dal regolamento; la relativa statuizione, nel caso concreto, è stata ritenuta incidentale e non decisiva.
art. 13, comma 9, del regolamento consortile
Per le aree consortili assegnate agli imprenditori, il Consorzio conserva il diritto di prelazione in caso di alienazione. Di tale diritto di prelazione in favore del Consorzio deve darsi atto negli atti pubblici con i quali le aree consortili vengono cedute ai richiedenti.
Il diritto di prelazione riguarda le aree consortili assegnate e la loro successiva alienazione, non la mera occupazione di aree consortili per la realizzazione di un cavidotto.
Massime di principio
- Quando il regolamento di un ente consortile distingue tra domanda di insediamento e domanda di assegnazione, il soggetto che dispone già di un’area o di un immobile idoneo deve presentare la domanda di insediamento, ma non è tenuto a chiedere previamente l’assegnazione di un’area consortile.
- L’amministrazione non può sostenere in giudizio, per la prima volta, che mancava la disponibilità dell’area o la relativa documentazione quando tale circostanza non è stata posta a fondamento del diniego impugnato: ciò integra una motivazione postuma non utilizzabile per giustificare l’atto.
- Nella conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, l’amministrazione invitata deve esprimere tempestivamente il proprio assenso o dissenso sugli atti di propria competenza, anche quando questi riguardino l’occupazione di suolo o l’insediamento e non soltanto la compatibilità urbanistica dell’intervento.
- L’amministrazione convocata in conferenza di servizi deve far valere nella sede procedimentale le eventuali carenze documentali e chiedere, ove necessario, le integrazioni; la successiva inerzia non consente di opporre tardivamente tali carenze per negare l’assenso richiesto.
- Il diritto di prelazione previsto da un regolamento consortile per le aree assegnate e successivamente alienate è distinto dall’autorizzazione all’occupazione di suolo consortile e non può essere utilizzato per fondare il diniego di quest’ultima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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