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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24998/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario): si censura che il Tribunale non avrebbe considerato i principi di legittimità e non avrebbe effettuato una prognosi corretta, basandosi su elementi che non sarebbero ostativi (assenza di revisione critica, gravità del reato, assenza di lavoro, condotta in custodia cautelare, mancata consapevolezza dell'alcool-dipendenza); (2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 47, comma 1-bis, ord. pen.: si sostiene che la detenzione domiciliare poteva essere concessa anche se l'affidamento in prova al servizio sociale fosse stato rigettato, purché idonea ad evitare il pericolo di recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse adeguatamente motivata e fondata su idonea valutazione prognostica, richiamando l'obbligo di basare le decisioni sulle risultanze del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità. Il Tribunale aveva segnalato elementi ostativi quali: ripetute violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (tra cui il divieto di comunicare con persone non conviventi), licenziamento per comportamento scorretto, episodio del 10/09/2022 in stato di ubriachezza con intervento del servizio 118 e della forza pubblica, pubblicazione di messaggi minacciosi e applicazione dell'obbligo di dimora il 17/10/2022. Tali elementi giustificavano la valutazione negativa circa le garanzie di affidabilità e l'idoneità delle misure alternative a favorire il reinserimento sociale e prevenire ulteriori reati. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; è stata richiamata la possibilità di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte cost. n.186/2000) e disposto il pagamento secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27

    Richiama i principi relativi al trattamento rieducativo della pena e alla finalità di risocializzazione, che devono essere considerati nella valutazione delle misure alternative.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    Regola le misure alternative alla detenzione; la Corte evidenzia che il giudice deve motivare la valutazione prognostica e che la detenzione domiciliare può essere valutata anche alla luce delle condizioni che ne assicurino l'idoneità a prevenire la recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione quando il motivo non supera il vaglio formale/sostanziale richiesto; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende, applicata dalla Corte per sanzionare la proposizione del ricorso ritenuta con colpa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Rv. 258404)

    Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258404

    Principio secondo cui la decisione su misure alternative deve fondarsi su un giudizio prognostico supportato dall'esame scientifico della personalità e da motivazione che consideri tutti gli elementi di legge; richiamato dalla Corte per valutare la correttezza dell'ordinanza impugnata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative richiede un giudizio prognostico motivato e basato su un trattamento individualizzato e su un esame scientifico della personalità; il giudice deve esplicitare il considerato atteggiamento alla fattispecie concreta.
  • Violazioni ripetute delle prescrizioni delle misure detentive, comportamenti aggressivi o in stato di ubriachezza, pubblicazione di messaggi minacciosi e licenziamento per condotta scorretta costituiscono elementi rilevanti e possono giustificare il diniego delle misure alternative.
  • La detenzione domiciliare può essere valutata anche se l'affidamento in prova viene rigettato, ma va dimostrato che essa è idonea a prevenire la recidiva e va adeguatamente motivata dal giudice.
  • Le critiche generiche che non confutano le specifiche risultanze probatorie e la motivazione del giudice di merito sono insufficienti in sede di cassazione e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o con colpa può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) a norma degli artt. 606 e 616 c.p.p. e alla luce della giurisprudenza costituzionale.

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