Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1324/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di attribuzione del numero di ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2024 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al minore -OMISSIS- di n. 11 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (11 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (22 ore settimanali). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore il 31\1\2025: annullamento previa sospensiva del p.e.i. redatto per l''a.s. 2024-2025.

Giustizia amministrativa202406369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno e PEI relativo all'anno scolastico 2024/2025, nella parte concernente l'orario di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il genitore ha impugnato l'assegnazione al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e destinatario di una diagnosi funzionale indicante la necessità di sostegno in deroga per gravità, di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario scolastico effettivo. Sono stati dedotti l'inadeguatezza delle ore assegnate rispetto alle concrete esigenze del minore, alla diagnosi funzionale, alla richiesta formulata dal GLO e all'obiettivo di piena integrazione scolastica, nonché il difetto di motivazione del provvedimento e del PEI, fondati essenzialmente sui vincoli dell'organico di diritto e sull'eventuale assegnazione di posti in deroga. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il PEI, nella parte in cui prevedeva un numero ridotto di ore di sostegno. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'istituto di conformare il PEI e di assicurare la copertura integrale delle 22 ore settimanali con rapporto 1:1.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione si è conformata all'ordinanza cautelare e ha assegnato al minore un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 22 ore settimanali. Pur non pronunciando l'annullamento degli atti impugnati per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha ritenuto fondate le censure ai fini della soccombenza virtuale: gli atti che assegnavano un numero inadeguato di ore erano carenti di motivazione, poiché rapportavano la decisione ai soli vincoli dell'organico e alla disponibilità di posti in deroga, senza considerare adeguatamente la gravità della patologia e le correlate esigenze di sostegno. Il TAR ha inoltre ritenuto che il ricorso avesse avuto efficacia causale sulla successiva assegnazione integrale delle ore e ha condannato le amministrazioni scolastiche, in solido, al pagamento di 1.200 euro oltre accessori, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce un elemento rilevante nella determinazione delle esigenze di sostegno scolastico.

  • art. 4 l. 104/1992

    Richiamato quale fondamento del riconoscimento della condizione di handicap del minore.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando l'amministrazione si conformi alla misura cautelare e venga meno l'utilità concreta della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione scolastica determina le ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, deve motivare la decisione in rapporto alle concrete esigenze individuali risultanti dalla diagnosi funzionale, dal PEI e dagli altri atti istruttori, senza fondarla esclusivamente sui vincoli dell'organico di diritto o sulla disponibilità di posti in deroga.
  • L'assegnazione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, delle ore di sostegno necessarie a coprire l'intero orario scolastico determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento degli atti originariamente impugnati e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio divenuto improcedibile, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della fondatezza delle censure e del nesso causale tra il ricorso e il successivo adeguamento dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.