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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24189/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita da Marcuccio in forza di ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis (associazione mafiosa). A suo carico si contestava il ruolo di referente/intermediario del clan D'Oronzo - De Vitis, la gestione del bar Nirvana come luogo di incontro del clan e la custodia di €23.000 ritenuti provento illecito. In primo grado era stato dichiarato responsabile; in appello era stato assolto per non aver commesso il fatto (momenti di uso del bar ritenuti fugaci; impossibilità di accertare la provenienza certa del denaro). Nel ricorso si censura la violazione dell'art. 314 c.p.p. e la mancanza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave (o colpa lieve) che avrebbe concorso a cagionare e mantenere la detenzione: si deduce, tra l'altro, che le frequenze con Locorotondo erano da ricondurre a richieste estorsive subite e che il dialogo ritenuto fondamentale non coinvolgeva il Marcuccio; si sostiene altresì che l'imputato aveva fornito chiarimenti e documentazione nei suoi interrogatori.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione congrua e logica: la valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudice penale e può considerare condotte (anche extraprocessuali) che dimostrino colpa grave, purché sussista una concausalità con il provvedimento restrittivo. Nel caso concreto la Corte d'appello ha valorizzato l'insieme degli elementi (frequentazioni con soggetti legati al clan, possesso ingente di denaro senza spiegazione completa, ripetuti incontri nel bar gestito dall'istante con esponenti del clan) come idonei a creare l'apparenza delittuosa che ha indotto l'Autorità a disporre la custodia cautelare. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica né carente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato in favore del Ministero per la difesa svolta con memoria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    norma che configura l'associazione di tipo mafioso, reato in relazione al quale fu emessa la custodia cautelare; utilizzata per descrivere il quadro fattuale che giustificava le indagini e la misura cautelare

  • art. 314 cod. proc. pen.

    richiamato in riferimento agli effetti della condotta dell'interessato ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione (colpa grave/causalità)

  • art. 315 cod. proc. pen.

    collega la disciplina della riparazione all'art. 643 e limita la cognizione della Corte di cassazione alla legittimità e alla logicità della motivazione del provvedimento di merito

  • art. 643 cod. proc. pen.

    norma di riferimento per le procedure di riparazione che, per via del richiamo, delimita l'oggetto del controllo in Cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    disciplinante i motivi di ricorso per Cassazione; il principio applicato è che il sindacato di legittimità resta entro i limiti stabiliti da tali motivi

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    afferma che il giudice di merito, nella riparazione, valuta autonomamente gli elementi sulla colpa grave; se la motivazione è adeguata e congrua è incensurabile in Cassazione

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)

    stabilisce che le frequentazioni ambigue ostano al riconoscimento della riparazione solo se il giudice fornisce adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità in rapporto alla concausalità con la misura restrittiva

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione nel giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione verifica la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina il merito penale sostanziale.
  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente condotte dell'istante (anche extraprocessuali) per accertare se abbia concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave; la valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di legittimità o di motivazione.
  • Le "frequentazioni ambigue" non vietano automaticamente la riparazione: devono essere motivate come oggettivamente idonee a costituire indizi di complicità e poste in relazione di concausalità con l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Il possesso di ingenti somme, l'uso di un esercizio pubblico come luogo di incontri tra soggetti camorristici e la mancanza di spiegazioni convincenti sulla provenienza del denaro possono integrare elementi rilevanti per escludere il diritto alla riparazione se motivati adeguatamente.
  • Se l'imputato fornisce spiegazioni e documentazione, il giudice della riparazione deve comunque valutare se tali elementi eliminano l'apparenza delittuosa: la loro esistenza non obbliga il riconoscimento della riparazione se il complesso indiziario crea un'apparenza idonea a ingannare l'Autorità giudiziaria.

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