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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Ritenute versate su fatture emesse da lavoratore autonomo "contribuente minimo" - Compensabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto come legittimo l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalle ritenute effettivamente versate. Sebbene le ritenute fossero state operate indebitamente, non era prevista una sanzione specifica né esisteva una norma che vietasse al contribuente di utilizzare il credito risultante da somme realmente incassate dall'Amministrazione finanziaria. La pretesa dell'Amministrazione è quindi stata respinta sul punto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il professionista operava nel regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In tale regime le fatture non avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta d'acconto; pertanto, le ritenute effettuate dai committenti erano indebite. La controversia riguardava però la possibilità per il professionista di utilizzare comunque in compensazione il credito corrispondente alle somme che erano state effettivamente versate all'Erario dai sostituti d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    La disposizione disciplina il regime fiscale agevolato applicabile al contribuente minimo; nell'ambito di tale regime, le fatture del professionista non avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Massime di principio

  • Una ritenuta operata in violazione del regime fiscale applicabile può essere considerata indebita, ma ciò non comporta automaticamente l'inesistenza del credito se la somma è stata effettivamente versata all'Erario.
  • In assenza di un espresso divieto normativo o di una specifica sanzione, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito corrispondente a ritenute effettivamente subite e versate.
  • La compensazione deve comunque essere documentata, ad esempio tramite fatture, certificazioni dei compensi e riscontri dei versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.
  • La decisione non autorizza a operare volontariamente ritenute non dovute: l'errore del sostituto o del committente dovrebbe essere corretto secondo le procedure fiscali applicabili, fermo restando il diritto del contribuente a far valere somme realmente versate.

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