Cassazione Penale, Sentenza n. 11833/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Matteo Grillo ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva prosciolto dall'accusa relativa all'art. 588 c.p., riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nell'atto di impugnazione il ricorrente ha contestato la mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. (perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto). La Corte d'appello ha convertito l'appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 593 e 568 c.p.p., essendosi trattato di reato punito solo con la multa. La Corte di legittimità ha rilevato che il motivo di impugnazione non è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce le concrete condotte attribuite all'imputato e gli elementi a fondamento della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione, rilevata l'ammissibilità del ricorso e considerata l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione (termine di prescrizione maturato il 1° luglio 2024, dato che il fatto è stato commesso il 31/12/2016 e non risultano sospensioni), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che, in presenza di prescrizione già maturata e di motivazione insufficiente, non fosse necessario rinviare e che si potesse dichiarare immediatamente l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 588 c.p.
Indicazione dell'articolo di accusa contestato; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma lo riporta come riferimento dell'imputazione originaria
art. 593 c.p.p.
Norma che disciplina la conversione dell'appello in cassazione quando il reato è punito solo con la multa; la Corte d'appello ha operato tale conversione
art. 568 c.p.p.
Norma procedurale collegata alla materia dei ricorsi in cassazione; citata insieme all'art. 593 per giustificare la conversione dell'appello in ricorso per cassazione
art. 530, comma 1, c.p.p.
Norma che prescrive l'assoluzione quando il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; il ricorrente aveva chiesto l'assoluzione ai sensi di questa disposizione e la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato
giurisprudenza Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Principio richiamato secondo cui il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando può dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità (es. prescrizione), evitando il rinvio per difetto di motivazione
Massime di principio
- Se l'appello verte su una sentenza relativa a un reato punito soltanto con la multa, la Corte d'appello può convertire l'appello in ricorso per cassazione ai sensi delle norme processuali vigenti
- Un motivo di impugnazione non è manifestamente infondato se dalla motivazione di merito non emergono chiaramente le condotte attribuite e gli elementi che hanno portato alla responsabilità; in tali casi la Cassazione può ammettere il ricorso
- Se, all'atto della decisione di legittimità, è ormai decorso il termine di prescrizione del reato senza cause di sospensione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione
- La presenza di una precedente proscioglienza per particolare tenuità non esclude che, in sede di legittimità, si esamini l'ammissibilità del mezzo e si dichiari l'estinzione del reato per prescrizione quando ne ricorrono i presupposti
- La Corte può evitare il rinvio per carenza di motivazione quando esiste un rimedio immediato favorevole (come la dichiarazione di estinzione per prescrizione) che rende inutile un nuovo esame di merito
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