Sentenza n. 13026/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 6907/2023 del Tribunale di Roma emesso in data 05/4/2023 nel proc. n. 11216/2023 R.G., divenuto definitivo e dichiarato esecutivo con provvedimento del 31/7/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 6907/2023 del Tribunale di Roma, non opposto e dichiarato esecutivo, che aveva condannato Roma Capitale al pagamento di € 13.149,85, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'amministrazione non ha provato di aver adempiuto. Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi dovuti in base al titolo e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo, che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che Roma Capitale non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel decreto, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi nei termini previsti dal titolo. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sussistenti le condizioni ostative previste dalla norma, anche in considerazione dell'entità della somma dovuta. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza in caso di ulteriore inadempimento. Roma Capitale è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR ne ha applicato la disciplina ordinando l'adempimento del decreto ingiuntivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta per la sussistenza di condizioni ostative, anche in ragione dell'entità della somma portata dal decreto ingiuntivo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Assegna all'amministrazione un termine di 120 giorni per procedere al pagamento prima che possa essere ritualmente proposta l'azione di ottemperanza; il termine era decorso senza pagamento.
decreto ingiuntivo n. 6907/2023 del Tribunale di Roma
Titolo giudiziale non opposto, dichiarato esecutivo e posto a fondamento dell'azione di ottemperanza per il pagamento del credito, degli interessi e delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, qualora l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto integralmente all'obbligo di pagamento.
- Prima della proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice deve essere decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Gli interessi riconosciuti nel titolo giudiziale devono essere corrisposti secondo quanto stabilito dal titolo stesso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accordata quando ricorrano le condizioni ostative previste dalla disposizione, valutate anche in relazione all'entità della somma oggetto dell'obbligo di pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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