Sentenza del 08/06/2015 n. 2465 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Assegno divorzile - Unico importo - Corresponsione una tantum - Oggettiva indeducibilità - Sussiste - Pagamento rateale - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'assegno divorzile corrisposto in un'unica soluzione, anche se pagato ratealmente, è oggettivamente indeducibile ai fini IRPEF. Il recupero a tassazione effettuato dall'ente impositore è stato quindi ritenuto corretto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero a tassazione dell'assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge. Sosteneva, in sostanza, che l'importo fosse deducibile poiché il pagamento era avvenuto mediante versamenti rateali. L'amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che si trattasse di un unico importo stabilito ed erogato una tantum, la cui natura non cambia per il solo fatto che il pagamento sia stato suddiviso in più rate.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF della deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge
La deducibilità riguarda gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge, mentre non si estende all'assegno divorzile corrisposto in un unico importo una tantum.
Disciplina fiscale dell'assegno divorzile una tantum
La natura di pagamento una tantum dipende dall'unicità dell'obbligazione e dell'importo complessivamente dovuto, non dalle modalità concrete di pagamento. La rateizzazione non trasforma l'importo in un assegno periodico deducibile.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità di un assegno divorzile occorre distinguere tra prestazione periodica e corresponsione una tantum.
- La suddivisione del pagamento in rate non è sufficiente a rendere deducibile un importo originariamente determinato come unico assegno divorzile.
- Rileva la struttura giuridica dell'obbligazione stabilita nell'accordo o nel provvedimento giudiziale, non soltanto la periodicità materiale dei versamenti.
- In assenza di una prestazione periodica qualificabile come assegno di mantenimento, l'importo una tantum deve essere considerato indeducibile ai fini IRPEF.
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