Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Belpasso. Il Tribunale aveva ritenuto che l'appello non fosse proponibile in quanto la sentenza di proscioglimento riguardava un reato punito con la sola pena pecuniaria, facendo leva sull'art. 593, comma 3, c.p.p., così come riformato dal d.lgs. n. 150/2022. La parte civile contestava tale decisione sostenendo, tra l'altro, che gli artt. 576 e 539 c.p.p., unitamente all'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, riconducono anche nel procedimento davanti al giudice di pace la legittimazione della parte civile a proporre appello, ai soli effetti civili, contro le sentenze di proscioglimento; inoltre deduceva che il Tribunale avrebbe dovuto almeno riqualificare l'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p. e trasmettere gli atti alla Suprema Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha accolto il ricorso. Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U., n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini), la Corte ha affermato che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento prevista dalla seconda parte dell'art. 593, comma 3, c.p.p. si riferisce esclusivamente all'imputato e al pubblico ministero e non ostacola la legittimazione della parte civile a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, anche nei procedimenti davanti al giudice di pace e anche quando il proscioglimento riguarda reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p. (come riformato dal d.lgs. n. 150/2022)

    La norma, nella seconda parte, stabilisce l'inappellabilità di talune sentenze di proscioglimento ma, secondo la Corte, tale inappellabilità riguarda esclusivamente l'imputato e il pubblico ministero e non impedisce l'appello della parte civile ai soli fini civili.

  • art. 576 c.p.p.

    Regola generale sull'impugnazione: applicata dalla Corte per valorizzare la legittimazione della parte civile a proporre appello ai soli effetti civili anche nel procedimento davanti al giudice di pace.

  • art. 539 c.p.p.

    Norma richiamata dalla parte resistente/ricorrente sul deciso in primo grado; citata nel ricorso come riferimento procedurale, senza che la Cassazione ne abbia disposto diversa interpretazione nella decisione impugnata.

  • art. 81 c.p.

    Citato nel ricorso relativo alla normativa sostanziale del reato da cui deriva la responsabilità civile; la sentenza impugnata non modifica l'interpretazione sostanziale del reato.

  • art. 612 c.p.

    Articolo relativo al reato contestato in primo grado (indicato negli atti); la decisione di merito di assoluzione non è stata riesaminata nel merito dalla Cassazione in questa sede, che si è limitata a questioni di ammissibilità dell'appello della parte civile.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 2 e art. 38

    L'art. 2 estende al giudice di pace talune disposizioni del processo penale: la Corte ha ritenuto che, in forza di tale estensione, la regola generale sull'impugnazione (art. 576 c.p.p.) sia applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace. L'art. 38 (non applicato nel caso) delimita ipotesi particolari di legittimazione.

  • art. 568 c.p.p.

    Norma sulla riqualificazione delle impugnazioni; la parte aveva lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione in ricorso per cassazione, ma tale motivo è stato assorbito dalla Corte.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riforma che ha introdotto modifiche nell'art. 593 c.p.p. e ha originato il dubbio interpretativo risolto dalle Sezioni Unite e richiamato dalla Corte di Cassazione nel decisione.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 23406 del 30/01/2025 (Cecchini)

    Decisiva per la risoluzione del contrasto: ha stabilito che la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro proscioglimenti per reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa nel procedimento davanti al giudice di pace.

Massime di principio

  • Nel procedimento davanti al giudice di pace la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è comunque legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile, anche se la sentenza di proscioglimento riguarda reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
  • L'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte che vieta l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento per determinate fattispecie, si applica soltanto all'imputato e al pubblico ministero e non preclude l'impugnazione della parte civile per le sole questioni civilistiche.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte del giudice, la parte può ricorrere in cassazione per far valere la propria legittimazione; la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio civile correlato.
  • Quando una riforma normativa (es. d.lgs. n. 150/2022) introduce limitazioni all'impugnabilità, occorre verificare se tali limitazioni incidono sulla legittimazione delle parti civili o solo su quella dell'imputato e del pubblico ministero; in assenza di espressa esclusione, prevale l'interpretazione che preservi il diritto della parte civile ad agire per il risarcimento.
  • Se il difensore ritiene che il giudice non abbia correttamente qualificato un atto di impugnazione, può chiedere la riqualificazione (art. 568 c.p.p.); tuttavia la Suprema Corte valuta la questione alla luce delle norme applicabili e della giurisprudenza di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.