Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ridotto il risarcimento del danno morale a Euro 3.037,50. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (responsabile)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio risarcitorio promosso da un avvocato per i danni derivati da una denuncia penale ritenuta calunniosa, presentata nei suoi confronti da una controparte di un'esecuzione mobiliare. La denuncia aveva determinato l'apertura di indagini per falso ideologico, poi concluse con archiviazione nei confronti dell'avvocato e con condanna definitiva del denunciante per calunnia. Il tribunale aveva riconosciuto solo il danno morale, liquidandolo in Euro 20.000,00 con un criterio fondato sul ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria ex art. 135 c.p., limitando temporalmente la sofferenza a 75 giorni. In appello il risarcimento era stato drasticamente ridotto a Euro 3.037,50. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 301, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo per morte dell'unico difensore e mancata riassunzione nei termini; 2) violazione degli artt. 2697, 32 Cost., 2059 e 1226 c.c., lamentando una erronea e illogica liquidazione del danno morale, perché la Corte avrebbe alterato la domanda, trascurato i criteri di valutazione effettiva del pregiudizio e non avrebbe considerato l'asserita soccombenza dell'attore sul punto temporale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'omessa pronuncia è deducibile solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali, e perché l'eventuale nullità da interruzione può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento, non dalla controparte. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la sentenza d'appello era sorretta da più rationes decidendi, non tutte specificamente censurate, e che il criterio del ragguaglio ex art. 135 c.p. è incongruo per liquidare il danno morale del danneggiato da reato, poiché è norma destinata alla conversione della pena e non alla compensazione del pregiudizio subito dalla vittima.
Norme richiamate
art. 301 c.p.c.
La morte dell'unico difensore costituito può determinare l'interruzione automatica del processo, ma la relativa nullità non può essere fatta valere dalla controparte come motivo di nullità della sentenza; è tutela della parte colpita dall'evento.
art. 305 c.p.c.
La riassunzione deve avvenire nel termine perentorio previsto; tuttavia la deduzione della mancata riassunzione come vizio processuale in cassazione è limitata alla parte interessata dall'interruzione.
art. 307 c.p.c.
La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del processo, ma la relativa eccezione non è spendibile dalla controparte per far valere la nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile per domande ed eccezioni di merito, non per questioni puramente processuali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono evocati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
art. 372 c.p.c.
La causa interruttiva può essere provata in cassazione mediante produzione documentale, ma solo dalla parte colpita dall'evento.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla censura sulla liquidazione del danno, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro relativo alla tutela della persona, senza incidere sulla decisione di rigetto.
art. 2059 c.c.
Il danno morale da reato va liquidato in chiave compensativa ed equitativa, non mediante automatica trasposizione di criteri sanzionatori.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, ma deve essere motivata e coerente con il pregiudizio effettivo.
art. 135 c.p.
Non costituisce criterio appropriato per liquidare il danno morale della vittima; disciplina il ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie quando occorra convertire una pena, non stimare il risarcimento del danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia omesso di decidere su domande o eccezioni di merito; non è configurabile, in via generale, per la mancata risposta a questioni meramente processuali.
- La nullità derivante dall'interruzione del processo per morte dell'unico difensore è una garanzia posta a tutela della parte colpita dall'evento e non può essere invocata dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
- Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o comunque infondato se non vengono censurate tutte le rationes decisive.
- Nel liquidare il danno morale da reato il giudice può usare criteri equitativi, ma il parametro non può essere automaticamente tratto dal ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto per finalità proprie del diritto penale; il risarcimento deve conservare una funzione compensativa rispetto al pregiudizio effettivamente subito dalla vittima.
- La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere coerente con la durata e l'intensità della sofferenza allegata e motivata in relazione agli elementi concreti del caso, evitando automatismi sanzionatori o riduzioni/apprensioni prive di adeguata spiegazione.
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