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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06295/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salvati ha dedotto carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'opera era in realtà il ripristino/riattamento di un immobile preesistente di rilevante consistenza (e non nuova costruzione), fondando la difesa su testimonianze, aerofotogrammetria, certificazione catastale e documenti ereditari; ha inoltre censurato l'apprezzamento probatorio e chiesto annullamento. Duraccio ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 552 c.p.p.) e ha chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), sostenendo di essere mero esecutore/appaltatore privo dell'elemento psicologico del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Salvati, il ricorso è inammissibile perche' la sentenza di appello e quella di primo grado sono "doppia conforme": i giudici di merito hanno valutato compiutamente le prove e hanno correttamente ritenuto che non sussistano riscontri documentali oggettivi sulla "consistenza" essenziale dell'edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura), per cui l'intervento non poteva essere qualificato come ristrutturazione escludente il permesso di costruire e la condanna per abuso edilizio resta confermata. Quanto a Duraccio, il ricorso è stato ritenuto tardivo (termine di 45 giorni decorso) e, comunque, manifestamente infondato: la giurisprudenza e l'applicazione dell'art. 29 d.P.R. n. 380/2001 fanno gravare anche sull'esecutore dei lavori una responsabilità, anche psicologica, se era o doveva essere consapevole dell'abusività o ometteva il dovere di verificare le autorizzazioni. Restano confermate le condanne di primo e secondo grado (pena di 3 mesi di arresto sospesa, ammenda di euro 25.000, ordine di demolizione e spese), e ai ricorrenti e' addebitata la tassa per inammissibilita' e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma centrale per la configurazione del reato edilizio di costruzione senza permesso: applicata per ritenere illecita la realizzazione dell'immobile di nuova costruzione in assenza del prescritto permesso.

  • artt. 110 cod. pen.; artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001; art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamate per la concorsualità di persone nel reato edilizio e per l'aggravazione/pena: gli esecutori e i partecipanti possono rispondere insieme al proprietario.

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

    Applicata per le opere realizzate su suolo sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione, integrando responsabilità penale.

  • art. 30 D.L. n. 69 del 2013 (conv. in L. n. 98 del 2013)

    Interpretato nel senso che la ricostruzione/ripristino può essere qualificata come 'ristrutturazione edilizia' (escludendo il permesso) solo se la preesistente consistenza essenziale è dimostrata con riscontri documentali o elementi certi e verificabili; valutazioni meramente soggettive o ricordi vaghi non sono sufficienti.

  • art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiama la responsabilità del costruttore e, per estensione e giurisprudenza consolidata, anche dell'assuntore/esecutore dei lavori per la conformità urbanistica delle opere; l'esecutore ha l'onere di controllare la regolarità delle autorizzazioni e può rispondere per dolo o colpa.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha considerato la richiesta ma la Corte di appello ha motivato il diniego; la semplice deduzione non è sufficiente senza prova e adeguata argomentazione.

  • art. 552, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente risposto alle doglianze e applicato le regole logiche di valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente la cui impugnazione è inammissibile: pagamento delle spese del procedimento e possibilità di aumento dell'onere a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado coerenti) limita il sindacato di legittimità: la Cassazione non riforma semplicemente perché la difesa propone diversa valutazione delle prove.
  • Per qualificare un intervento come ripristino/ristrutturazione escludente il permesso di costruire è necessario provare la preesistente "consistenza" essenziale dell'opera (volumetria, altezza, struttura) con riscontri documentali o elementi certi e verificabili; testimonianze vaghe o aerofotogrammetria senza dati dimensionali non sono sufficienti.
  • L'esecutore/appaltatore dei lavori può essere ritenuto responsabile penalmente per il reato edilizio se ha materialmente collaborato e se risultano consapevolezza dell'abusività o omissione del dovere di verifica delle autorizzazioni: non è esclusa la responsabilità per persone diverse dal proprietario.
  • I termini processuali per proporre ricorso in Cassazione (45 giorni, con specifiche decorrenze nei casi di motivazione riservata) vanno attentamente calcolati: il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità per tardività.
  • La mera richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede adeguata motivazione e prova in grado di dimostrare l'esiguità e irrilevanza dell'offesa; l'assenza di tale prova comporta il rigetto.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi procedurali o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende; la Cassazione può aggravare l'onere economico in caso di particolare gravità dell'inammissibilità.

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