Sentenza n. 799/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di esclusione della lista Futura Giovani dalla competizione elettorale per le elezioni comunali
Esito
Favorevole al resistente (commissione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’esclusione della lista Futura Giovani dalle elezioni comunali, deducendo tre motivi. In primo luogo, hanno contestato la ritenuta irregolarità dei moduli di presentazione delle candidature, sostenendo che i fogli, uniti mediante nastro adesivo e costituenti un unico fascicolo materiale già al momento della raccolta delle firme, garantissero comunque la genuina volontà dei sottoscrittori, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis. In secondo luogo, hanno contestato l’omessa indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura dei consiglieri, assumendo che il collegamento fosse comunque desumibile dal fatto che le dichiarazioni erano inserite nel fascicolo di presentazione della lista. In terzo luogo, hanno dedotto la violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 570/1960, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate. La Commissione elettorale ha difeso la legittimità dell’esclusione, fondata sull’assenza, nei moduli aggiunti, di timbri o firme di congiunzione e sulla mancata indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto necessario, quando le sottoscrizioni siano apposte su fogli aggiunti al modulo principale, un elemento ulteriore rispetto alla mera unione materiale dei fogli, quale un timbro trasversale o una firma di congiunzione, idoneo ad attestare la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevolezza dei sottoscrittori circa la lista e i candidati sostenuti. Il solo nastro adesivo, anche se assicura l’unificazione fisica dei documenti, non è sufficiente, potendo consentire in astratto la raccolta disgiunta delle firme e il successivo collegamento a una lista diversa o non consapevolmente individuata. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto essenziale e non surrogabile la manifestazione espressa, nelle dichiarazioni di accettazione, del collegamento del candidato a una specifica lista. Tale requisito sostanziale non può essere ricostruito sulla base di elementi estrinseci o indiziari, considerata anche la funzione di certezza assolta dagli adempimenti formali e dall’autenticazione delle dichiarazioni. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio, rilevando che l’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 consente la mera regolarizzazione di vizi formalmente marginali e solo in ipotesi eccezionali, senza possibilità di colmare lacune sostanziali o procedere a ricostruzioni postume della volontà dei presentatori o dei candidati. È stata ritenuta irrilevante anche un’eventuale dichiarazione postuma del soggetto autenticatore sulla materiale unione dei fogli. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (…)
Quando le sottoscrizioni sono apposte su fogli aggiunti al modulo principale, la sostanziale unitarietà del modulo deve risultare da timbri trasversali o firme di congiunzione, non essendo sufficiente la mera unione materiale mediante nastro adesivo.
art. 33, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
La norma contenuta nel citato art. 33 è stata interpretata in modo tassativo ai fini di mera regolarizzazione di elementi della dichiarazione solo formalmente viziati a condizione che non ne derivi alcun dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto di presentazione delle candidature, non potendosi consentire alcuna ricostruzione postuma per sanare eventuali lacune sostanziali della procedura
Il soccorso istruttorio è ammesso solo per vizi meramente formali e, in ipotesi eccezionali, quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione; non può colmare lacune sostanziali né consentire una ricostruzione postuma della volontà elettorale.
art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53
La previsione dell’autenticazione delle firme rafforza l’esigenza di certezza e genuinità delle dichiarazioni di presentazione e accettazione delle candidature.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, quando le sottoscrizioni sono raccolte su fogli aggiunti al modulo principale, la mera unione fisica dei fogli, anche mediante nastro adesivo o spillatura, non è sufficiente: occorre un elemento ulteriore, quale un timbro trasversale o una firma di congiunzione, che attesti la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevolezza dei sottoscrittori circa la lista e i candidati cui le firme si riferiscono.
- La dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale deve contenere un’espressa indicazione della lista cui il candidato intende collegarsi; tale collegamento costituisce un requisito sostanziale e non può essere ricostruito successivamente mediante elementi estrinseci o indiziari.
- Il principio di strumentalità delle forme e il favor partecipationis non consentono di prescindere da formalità dirette a garantire la genuinità e l’univocità della volontà degli elettori e dei candidati, quando la loro omissione lasci un dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto elettorale.
- Il soccorso istruttorio previsto per la presentazione delle candidature è circoscritto alla regolarizzazione di vizi meramente formali e non può essere utilizzato per sanare lacune sostanziali, integrare ex post dichiarazioni mancanti o ricostruire la volontà dei sottoscrittori e dei candidati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →