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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Costo di acquisto di opere d'arte - Beni strumentali - Esclusione - Spese di rappresentanza - Esclusione - Deducibilità - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione fiscale del costo di acquisto delle opere d'arte non compete. Il costo non può essere dedotto né come costo relativo a beni strumentali né come spesa di rappresentanza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per l'acquisto di opere d'arte. È stato ritenuto che tali opere non siano beni strumentali, poiché la loro vita economica e la loro utilità sono indefinibili e, normalmente, non sono soggette a un significativo deperimento o a una perdita di valore. È stata inoltre esclusa la qualificazione come spese di rappresentanza, in quanto queste ultime devono perseguire finalità tipicamente promozionali, idonee a generare un ritorno economico per l'impresa.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES della determinazione del reddito d'impresa

    La disciplina consente la deduzione dei costi solo quando sono fiscalmente riferibili all'attività d'impresa secondo i requisiti applicabili; l'acquisto di opere d'arte, in assenza di una funzione strumentale o promozionale qualificata, non soddisfa tali requisiti.

  • Disciplina delle spese di rappresentanza

    Una spesa è qualificabile come di rappresentanza soltanto se presenta una finalità promozionale o di pubbliche relazioni collegata, anche potenzialmente, a un ritorno economico per l'impresa. Il semplice acquisto o possesso di un'opera d'arte non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'acquisto di un bene non è automaticamente deducibile solo perché effettuato da un'impresa: occorre dimostrarne la strumentalità concreta rispetto all'attività esercitata.
  • I beni durevoli o destinati a conservare il proprio valore, come le opere d'arte, possono essere esclusi dalla deduzione quando non sono impiegati direttamente nel processo produttivo o commerciale.
  • La qualificazione di una spesa come rappresentanza richiede una finalità promozionale effettiva e documentabile; il mero abbellimento dei locali o l'investimento patrimoniale non bastano.
  • In situazioni analoghe, la deducibilità deve essere valutata sulla base della funzione economica del bene, del suo collegamento con l'attività d'impresa e della documentazione che dimostri l'eventuale ritorno promozionale.

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