Sentenza n. 2471/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 592/2025 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro – carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 592/2025 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro. La sentenza, pubblicata il 17 giugno 2025, aveva accertato il diritto della docente alla carta del docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il relativo beneficio, oltre alle spese di lite. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 2 febbraio 2026, ed era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato, rituale notificazione al Ministero, decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal titolo esecutivo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia esecutivo e passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.
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