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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva fissato al 1° dicembre 2010 la cessazione della condotta associativa relativa al reato di cui all’art. 416-bis c.p., oggetto della sentenza della stessa Corte del 15 giugno 2017, irrevocabile dall’11 novembre 2018. La difesa chiedeva di individuare la cessazione al 14 dicembre 2017, data dell’ultima carcerazione. Ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 665 e seguenti c.p.p. e, ai sensi della lett. e), mancanza di motivazione sulle allegazioni difensive. In particolare, richiamava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 14 ottobre 2023, che aveva riconosciuto la liberazione anticipata per la carcerazione dal 14 dicembre 2007, per complessivi 31 semestri, e la sentenza del G.u.p. di Napoli del 25 maggio 2022, che lo aveva assolto da un’altra imputazione associativa con condotta contestata fino al 2016, rilevando l’indebolimento della sua autorità e l’assenza di un apporto tangibile al sodalizio a causa della lunga detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittimo l’operato del giudice dell’esecuzione, che può ricavare la data effettiva del reato dalla sentenza di cognizione e, se necessario, dagli atti del procedimento quando il tempus commissi delicti non sia stato precisato; non può però rivalutare nel merito gli elementi già esaminati né fissare una data difforme da quella risultante dall’accertamento irrevocabile. L’ordinanza impugnata aveva individuato nella conversazione telefonica del 2 ottobre 2010 l’ultimo elemento indicativo della partecipazione associativa, sulla base della documentazione e della sentenza di merito. I provvedimenti successivi invocati dalla difesa non indicavano circostanze fattuali tratte dalla sentenza presupposta o dagli atti del relativo procedimento idonee a superare quell’accertamento.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    la cessazione della condotta del reato di cui al capo 1 della sentenza in esame, che veniva contestata al ricorrente come commessa fino al 2010, dovesse fissarsi all’1 dicembre del 2010, risultando accertati fino al dicembre del 2010 l’operatività della cosca criminale di riferimento e il ruolo svolto dal ricorrente

    La decisione riguarda la determinazione, in sede esecutiva, del momento di cessazione della condotta partecipativa all’associazione mafiosa sulla base degli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile.

  • artt. 665 e ss. c.p.p.

    Va, dunque, rilevato, che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato, sulla base di quanto in concreto accertato e valutato nella sentenza di merito, non potendo in ogni caso effettuare una nuova e diversa valutazione nel merito degli elementi già considerati dal giudice della cognizione, né, dunque, indicare la data del commesso reato in senso difforme da quanto risulta effettivamente accertato dal giudice della cognizione.

    Nell’esecuzione, il giudice può interpretare il giudicato e ricostruire la data del reato utilizzando gli accertamenti della sentenza e, quando necessario, gli atti del procedimento; non può compiere una nuova valutazione di merito né contraddire l’accertamento della cognizione.

Massime di principio

  • Quando il tempus commissi delicti non è indicato con precisione nel capo d’imputazione né ha formato oggetto di specifico accertamento, il giudice dell’esecuzione può esaminare la sentenza di cognizione e, se occorre, gli atti del procedimento per individuare la data effettiva del reato, se rilevante per la decisione esecutiva.
  • Il potere di interpretazione del giudicato attribuito al giudice dell’esecuzione non consente una nuova valutazione di merito degli elementi già considerati dal giudice della cognizione, né permette di fissare la data del reato in contrasto con quanto risulta effettivamente accertato nella decisione irrevocabile.
  • Per superare la ricostruzione della data del reato adottata dal giudice dell’esecuzione non sono sufficienti richiami a provvedimenti successivi relativi ad altri procedimenti, se non vengono indicate circostanze fattuali desumibili dalla sentenza presupposta o dagli atti del procedimento che possano incidere sull’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleStupefacenti

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