Cassazione Penale, Sentenza n. 38051/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (9/2/2015 - 2/8/2015 in carcere; arresti domiciliari fino al 15/6/2017) in relazione al reato di concorso in rapina aggravata. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il Locascio fosse gravemente colpevole per non essersi difeso adeguatamente e per il riconoscimento fotografico originario della persona offesa (poi ritrattato). Il ricorrente ha censurato la motivazione per genericità, rilevando l'assenza di indicazione di quali atti o comportamenti configgessero la colpa grave e sottolineando che aveva sempre proclamato la propria innocenza e prodotto istanze per la revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse basata su affermazioni generiche e apodittiche prive di specificazione del coinvolgimento e dei fatti che avrebbero giustificato la custodia. La sentenza ha richiamato che il riconoscimento fotografico iniziale, poi ritrattato dalla persona offesa, non può costituire elemento di colpa grave a carico dell'imputato e che la mancata memoria su circostanze remote non basta a fondare una grave colpa. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, demandandole altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione richiede che l'ordinanza cautelare sia sorretta da specifici elementi fattuali; motivazioni generiche non reggono in sede di legittimità.
- La ritrattazione del riconoscimento da parte della persona offesa non può essere automaticamente considerata un elemento a sfavore dell'imputato; il giudice deve motivare adeguatamente il perché le ritrattazioni non siano credute.
- Per attribuire al detenuto una "colpa grave" (capacità di aver determinato la misura o il suo mantenimento) sono necessari elementi concreti e causalmente rilevanti; la mera scarsa memoria o proteste generiche di innocenza non sono sufficienti.
- Il controllo di legittimità interviene quando la motivazione del provvedimento è apodittica o non esplicita gli elementi eziologici che collegano i fatti alla misura cautelare: in tal caso si annulla e si rinvia per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il difensore deve sollecitare che il giudice indichi espressamente gli elementi fattuali posti a base della cautela e, se assenti o generici, valorizzarli in sede di impugnazione per ottenere annullamento e rinvio.
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