Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari: il Tribunale aveva motivato la carcerazione con il fatto che l'indagato fosse conosciuto e operasse in una vasta area "anche al di là del luogo dove risiede", senza valutare il rilevante intervallo temporale (l'ultima condotta attribuita risale al 27/06/2021, cioè circa tre anni prima) e senza considerare che da allora non sarebbero emersi elementi indizianti di continuazione dell'attività; pertanto la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (anche in luogo distante) sarebbe adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale viziata perché generica e priva di una valutazione rigorosa del "tempo silente" e della storia personale del ricorrente: ha ricordato che l'art. 275, comma 3, c.p.p., comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che va valutata concretamente, considerando il tempo trascorso, la personalità e il curriculum criminale; inoltre la prova necessaria per superare la presunzione è proporzionale al profilo criminale del soggetto. Nel caso concreto, non essendo chiaro perché le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misura meno afflittiva, l'ordinanza è stata annullata e si è disposto il riesame.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
La norma realizza una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia il giudice deve sempre motivare in modo concreto e valutare il tempo trascorso ("tempo silente") e la storia individuale per verificare se tale presunzione sia superata.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
"artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"
Norme che disciplinano i reati relativi alle sostanze stupefacenti: nel caso erano contestati traffico e acquisto di quantitativi rilevanti (circa 50 g di cocaina). La qualificazione del reato informa la valutazione complessiva del pericolo, ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare specificamente le esigenze cautelari nel tempo.
legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma ha inciso sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rafforzando l'esigenza che il giudice valuti il tempo trascorso e le condizioni personali per accertare l'attuale pericolosità; la Corte richiama questa riforma come quadro interpretativo per il "tempo silente".
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo esame a seguito dell'annullamento dell'ordinanza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere richiede motivazioni concrete e specifiche: non sono sufficienti affermazioni generiche sul fatto che l'indagato sia "conosciuto" in una vasta area.
- Il "tempo silente" (intervallo significativo senza condotte successive) può contribuire a superare la presunzione di pericolosità, ma il giudice deve collegarlo alla storia personale e al curriculum criminoso del soggetto.
- La prova necessaria per escludere le esigenze cautelari è proporzionale al profilo criminale del ricorrente: soggetti con precedenti gravi devono fornire "più" elementi per dimostrare l'assenza di pericolosità attuale.
- Il giudice deve esplicitare perché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, anche in luogo distante) sarebbero insufficienti; in assenza di tale motivazione, l'ordinanza di custodia può essere annullata.
- In casi di imputazioni riferite a fatti non recenti, il tribunale deve valutare specificamente se il tempo trascorso e l'assenza di nuove manifestazioni di pericolosità giustifichino un alleggerimento della misura cautelare.
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