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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30844/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

FATTORE è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina con finalità di spaccio: ingenti panetti rinvenuti in una cassaforte dentro un garage pertinenziale all'abitazione del co-indagato GOBBI, chiavi della porta e della cassaforte trovate in possesso del FATTORE, materiale per il confezionamento nella disponibilità del GOBBI e 8.700 euro in contanti nell'abitazione del FATTORE. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di revoca della misura custodiale ritenendo sussistente la gravità indiziaria e il concreto pericolo di reiterazione, per la quantità e la diversità dello stupefacente, l'organizzazione imprenditoriale dell'attività delittuosa e la personalità dell'imputato (precedente specifico). In Cassazione la difesa ha dedotto: (i) nullità dell'ordinanza per omessa allegazione/trasmissione di alcuni atti richiamati (art. 309 c.10 c.p.p.), (ii) difetto di motivazione e illogicità nella valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; ha sostenuto che le chiavi e il denaro da soli non provavano la partecipazione al traffico e che non vi era pericolosità attuale che giustificasse la misura.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia valorizzato atti non acquisiti (i "brogliacci") e che la decisione del Tribunale del Riesame si fondasse su elementi autonomi e sufficienti: il peso e la diversità dei panetti, il materiale di confezionamento, il possesso delle chiavi della cassaforte da parte sia del proprietario del locale sia del FATTORE e l'ingente somma di denaro senza giustificazioni. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (controllo sulla logica e sufficienza motivazionale, non una nuova valutazione probatoria) e ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione del pericolo di recidiva e dell'imprenditorialità dell'attività di spaccio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p. comma 10

    art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    La norma impone l'allegazione e la trasmissione degli atti rilevanti al fascicolo cautelare; la Corte ha rilevato che i documenti non sequestrati non risultavano acquisiti e che il Tribunale del Riesame non li ha utilizzati per fondare la decisione, perciò la mancata trasmissione non ha viziato il provvedimento. È onere del ricorrente dimostrare che atti omessi siano stati determinanti.

  • art. 274 c.p.p.

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (gravi indizi, esigenze cautelari): la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (peso droga, contanti, possesso chiavi, materiale per confezionamento, precedente specifico) soddisfino i requisiti di gravità indiziaria e di pericolo di reiterazione giustificando la misura.

  • art. 275 c.p.p.

    Disciplina il bilanciamento e la scelta della misura cautelare più adeguata secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente valutato l'impossibilità di misure meno afflittive alla luce del concreto rischio di prosecuzione dell'attività illecita.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di atti non sequestrati non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento cautelare: il ricorrente deve dimostrare che quegli atti siano stati determinanti per l'adozione della misura.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a profili di illegittimità normativa o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione ex novo del complesso probatorio o della diversa valutazione degli indizi.
  • Elementi concreti come l'ingente quantitativo di stupefacente, la diversità dei panetti, il materiale per il confezionamento, il possesso delle chiavi dell'area/ cassaforte e somme rilevanti in contanti, se privi di spiegazioni alternative, possono giustificare la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione rilevanti ai fini della custodia cautelare.
  • Per ottenere misure meno afflittive il difensore deve fornire elementi concreti atti a smentire il pericolo attuale di recidiva o a dimostrare l'assenza di collegamenti organizzativi che consentano la prosecuzione dell'attività criminale anche da domicilio.
  • Quando si censura la motivazione di un provvedimento cautelare è utile circoscrivere le censure a vizi logico-giuridici specifici (incoerenza manifesta, contraddittorietà, omissione di passage essenziali) piuttosto che chiedere una diversa valutazione dei fatti.

Testo integrale

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