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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per due imputazioni provvisorie: tentata estorsione e lesioni personali dolose aggravate con riferimento al metodo mafioso. Il ricorrente ha dedotto due profili: (1) vizio di qualificazione giuridica in quanto la condotta sarebbe da ricondurre a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 c.p.) e non a estorsione (art.629 c.p.), sostenendo che mancava l'elemento soggettivo tipico dell'estorsione; (2) illegittimità dell'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" fondata solo su pregresse condanne per associazione mafiosa, senza prova che l'azione avesse concreto effetto intimidatorio sulla vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e, dato l'incontestato quadro fattuale, la Corte ha ritenuto che la ricostruzione difensiva fosse una mera diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato precluso perché sollevato per la prima volta in Cassazione; inoltre è stato ritenuto generico rispetto alla motivazione del giudice di merito che aveva indicato elementi dalla cui conoscenza della vittima derivava la valenza intimidatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto di custodia ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi fattuali (violenza su terzi estranei, pretesa di consegna di chiavi del B&B, intervento sostitutivo del creditore), l'ipotesi di estorsione fosse adeguatamente fondata rispetto alla tesi difensiva alternativa.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la difesa ha invocato questa fattispecie, ma la Corte ha osservato che la questione investe il profilo soggettivo e non è stata dimostrata in modo tale da smentire la qualificazione in termini estorsivi operata dal giudice di merito.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante/associazione mafiosa)

    L'aggravante "metodo mafioso" può essere valutata anche sulla base della conoscenza da parte della vittima dell'appartenenza dell'agente a contesti associativi mafiosi; la Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame indicava elementi che giustificavano la valutazione di rilevanza della pregressa appartenenza.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, criterio procedurale applicato al procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di pronunce riguardanti le misure cautelari; la Corte ha disposto l'invio della copia dell'ordinanza all'istituto di custodia.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione per impugnazioni di provvedimenti cautelari non è consentito proporre una mera rivalutazione alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito; la censura deve colpire vizi di diritto o la inadeguatezza logico-giuridica della motivazione.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si risolve principalmente sul piano soggettivo: occorre accertare la convinzione dell'agente circa la legittimità della pretesa, e gli elementi oggettivi che dimostrino che la pretesa eccedeva i limiti di qualsiasi tutela legittima rilevano ai fini della qualificazione.
  • Le questioni di diritto sostanziale non dedotte nei precedenti gradi e sollevate per la prima volta in Cassazione sono, di regola, precluse salvo che si tratti di pure questioni di diritto o di novità sopravvenute di portata riconosciuta.
  • L'aggravante per metodo mafioso richiede attenzione sia alla posizione personale dell'agente sia al concreto effetto intimidatorio sulle vittime; la sola pregressa condanna può assumere rilievo se da essa discende la percezione di appartenenza agli ambienti mafiosi da parte delle vittime.
  • Chi propone ricorso di nullità o di vizio di motivazione deve indicare censure precise e non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti se vuole sperare in accoglimento in sede di legittimità.

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