Sentenza del 19/12/2019 n. 33931 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, notificato nel 2011, contestando: la prescrizione o decadenza dell'accertamento; l'applicazione retroattiva del termine quinquennale previsto dalla legge n. 296 del 2006; la violazione del contraddittorio preventivo; l'insufficiente motivazione dell'avviso circa i criteri di stima dell'area edificabile e il mancato recepimento della perizia giurata da lei prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'accertamento, poiché il termine quinquennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti e la notifica è avvenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 2006. Ha inoltre escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per l'ICI, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso basata su delibere comunali pubbliche e ha giudicato adeguata la motivazione della CTR sulla determinazione del valore dell'area, già ridotto da 500.000 euro a 250.000 euro, con conseguente rideterminazione dell'imposta in 1.750 euro. La ricorrente deve inoltre versare un ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese in favore del Comune, non costituito.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per i tributi locali, il termine ordinario per notificare l'accertamento è quinquennale.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine quinquennale si applica anche ai rapporti tributari già pendenti al 1 gennaio 2007, senza che ciò sia considerato un'illegittima retroattività.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 e art. 11
Le disposizioni disciplinano rispettivamente l'ICI e gli obblighi di accertamento e liquidazione dell'imposta.
Legge n. 212 del 2000, artt. 3, 7 e 12
La Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di motivazione dell'avviso e ha escluso, per l'ICI, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifiche previsioni normative o ipotesi particolari.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
Il principio del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità di un accertamento ICI, trattandosi di un tributo non armonizzato e in assenza di una specifica disposizione nazionale applicabile.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 2015
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, per i tributi non armonizzati, solo quando sia espressamente previsto dalla legge; per i tributi armonizzati, la violazione rileva se il contribuente dimostra concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso riguarda gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi ai tributi locali, occorre verificare il termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge n. 296 del 2006, applicabile anche ai rapporti d'imposta pendenti al momento della sua entrata in vigore.
- Nel contenzioso ICI non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo prima della notifica dell'accertamento, salvo che una specifica norma lo imponga.
- Un avviso di accertamento può richiamare delibere comunali e criteri di stima senza allegarli, quando tali atti siano generali, soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili dal contribuente.
- La motivazione dell'accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la base imponibile e i criteri utilizzati; non è però necessario recepire la valutazione privata del contribuente se l'ente o il giudice espongono adeguatamente le ragioni della diversa stima.
- Per contestare efficacemente la valutazione di un'area edificabile, non basta produrre una perizia: è necessario dimostrare in modo concreto perché i criteri dell'amministrazione o del giudice siano errati, tenendo conto anche degli eventuali impedimenti all'edificazione e del loro impatto sul valore di mercato.
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