Cassazione Penale, Sentenza n. 6579/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP di Brescia del 6 maggio 2022 che aveva dichiarato estinta per prescrizione la fattispecie di guida in stato di ebbrezza attribuita a Frunza e commessa il 27 agosto 2016. Il P.G. contestava che il GIP non avesse computato correttamente la sospensione del termine di prescrizione: in data 3 maggio 2021 il medesimo giudice aveva concesso all'UEPE un termine integrativo per elaborare il programma di trattamento richiesto dall'imputato e, secondo il ricorrente, con quel provvedimento era stata disposta la sospensione della prescrizione che avrebbe impedito il maturare della stessa il 27 agosto 2021.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza del P.G., osservando che la sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art. 168-ter cod. pen. opera solo nel periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova, ossia successivamente all'ammissione dell'imputato alla messa alla prova (probation). Il provvedimento del 3 maggio 2021 non aveva disposto l'ammissione alla messa alla prova, ma si era limitato a concedere all'UEPE un termine per predisporre il programma; pertanto non poteva validamente sospendere il corso della prescrizione. Né era possibile ricorrere analogicamente all'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. per giustificare la sospensione. In assenza di fatti sospensivi e avendo subito il procedimento solo l'interruzione per decreto penale di condanna, il termine prescrizionale quinquennale si era effettivamente compiuto il 27 agosto 2021, rendendo legittima la dichiarazione di estinzione per prescrizione fatta dal GIP.
Norme richiamate
art. 168-ter cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione prevista da tale norma opera durante il periodo di sospensione del procedimento per messa alla prova, quindi a far tempo dall'ammissione alla messa alla prova e non già dalla mera attribuzione di un termine all'UEPE per l'elaborazione del programma.
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Non è possibile estendere analogicamente questa disposizione per giustificare una sospensione della prescrizione quando il rinvio o la sospensione non è richiesto dal difensore dell'imputato ma è un mero differimento concesso dall'organo giudicante all'UEPE; ciò comporterebbe profili in malam partem ingiustificati.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione connessa alla messa alla prova decorre solo dall'effettiva ammissione dell'imputato alla messa alla prova; atti preliminari o la semplice concessione di termini all'UEPE non sono sufficienti a sospendere la prescrizione.
- Per ottenere la sospensione del termine prescrizionale in favore dell'imputato è necessaria una misura formale che avvii il sub-procedimento della messa alla prova (ammissione alla probation); i provvedimenti interlocutori che concedono termini non producono gli stessi effetti.
- Non è lecito ricorrere analogicamente ad altre norme derogatorie del decorso della prescrizione quando ciò determinerebbe un vantaggio processuale non richiesto esplicitamente dall'imputato (profilo di tutela del principio in malam partem).
- Nel calcolo dei termini prescrizionali bisogna distinguere chiaramente tra sospensione e interruzione: l'interruzione (es. per decreto penale di condanna) ha effetti diversi dalla sospensione legata alla messa alla prova; verificare sempre i singoli eventi processuali rilevanti per il computo.
- In procedimenti su reati contravvenzionali con termini prescrizionali brevi (es. cinque anni), occorre vigilare tempestivamente sulle misure formali necessarie per sospendere il termine, altrimenti la prescrizione può maturare anche se sono in corso atti preparatori o richieste di programma terapeutico.
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