Sentenza n. 1231/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento della delibera consiliare n. 93 del 2/12/2024 avente ad oggetto la nomina dei 5 membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, qualificati per costituire la Commissione Locale per il Paesaggio, così come da d.lgs. n. 42/2004 e da Regolamento per il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2013 (nota prot. n. 15973 del 14/02/2024) ALLEGATO A, pubblicata in data 5 marzo 2025, e di ogni ulteriore atto consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di nomina dei cinque membri esperti della Commissione Locale per il Paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di consiglieri comunali, hanno impugnato la delibera consiliare con cui sono stati nominati i cinque esperti in materia paesaggistica-ambientale componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2, comma 4, dello Statuto comunale, nonché eccesso di potere per illogicità e sviamento, lamentando la mancata assicurazione della presenza paritaria di uomini e donne, prevista dallo Statuto per la composizione della Giunta e, di norma, degli organi collegiali comunali. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, per la mancata motivazione in ordine ai profili dei candidati e per l'omessa individuazione dei criteri utilizzati per la scelta degli esperti. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che le censure non riguardassero prerogative proprie dei consiglieri, e ha contestato nel merito le doglianze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare le deliberazioni dell'organo di cui fanno parte è eccezionale ed è limitata alla tutela dello ius ad officium, ossia alle ipotesi in cui l'atto incida direttamente e concretamente sulle prerogative necessarie al pieno esercizio del mandato. Tale legittimazione ricorre, ad esempio, per vizi relativi alle modalità di convocazione, alla violazione dell'ordine del giorno o all'omesso deposito della documentazione necessaria per deliberare consapevolmente. Non ogni illegittimità della deliberazione consiliare determina invece una lesione dello ius ad officium. Nel caso concreto, le censure riguardavano esclusivamente la scelta sostanziale dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e, quindi, il merito della nomina, senza incidere sulle prerogative dei consiglieri ricorrenti. Il giudice non ha esaminato nel merito le doglianze sulla parità di genere, sulla motivazione e sui criteri di scelta. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e del rapporto tra le parti.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura relativa alla composizione dell'organo, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2, comma 4, Statuto comunale
Invocato per sostenere l'obbligo di assicurare, nella composizione degli organi collegiali comunali, una presenza paritaria di uomini e donne; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004
Invocato per contestare l'assenza di motivazione sui profili dei candidati e l'omessa indicazione dei criteri di selezione; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare deliberazioni dell'organo consiliare di appartenenza ha carattere eccezionale ed è limitata alle ipotesi in cui l'atto incida direttamente e concretamente sulle prerogative proprie della carica, compromettendo il pieno esercizio del mandato.
- La mera illegittimità, anche sostanziale, di una deliberazione consiliare non determina automaticamente una lesione dello ius ad officium del consigliere comunale e non gli attribuisce, di per sé, la legittimazione a ricorrere.
- Il consigliere comunale è legittimato a impugnare una deliberazione consiliare, in particolare, quando siano dedotti vizi concernenti la convocazione dell'organo, l'ordine del giorno o la disponibilità della documentazione necessaria per una partecipazione libera e consapevole alla deliberazione.
- Il consigliere comunale non è legittimato a contestare in giudizio le scelte sostanziali o di merito effettuate dal consiglio comunale quando tali scelte non incidano direttamente sulle sue prerogative funzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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