Sentenza n. 6565/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione anche con misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. 1. del diniego di riconoscimento del titolo estero n.p.i A00DGSV REGISTRO UFFICIALE U.0045796 del 15.11.2024 h.10:36, notificato a mezzo e-mail in pari data; 2. per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell'Università e Ricerca di data 13 maggio 2024, prot. 7286, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all''''estero da parte ricorrente; 3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo universitario spagnolo di formazione sul sostegno, connesso parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista della formazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Spagna, presso un'università spagnola, un attestato di formazione sul sostegno e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto l'istanza rilevando che il titolo costituiva un mero titolo proprio, non ufficiale e non abilitante all'insegnamento in Spagna, e che la ricorrente non risultava ivi insegnante di sostegno. L'Amministrazione aveva comunque effettuato una comparazione tra il percorso formativo estero e quello italiano previsto per la specializzazione sul sostegno, riscontrando differenze ritenute incolmabili con riguardo, tra l'altro, al sostegno educativo anziché didattico, ai laboratori diversificati per grado scolastico, al tirocinio e alle modalità online o blended di svolgimento della formazione. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, dell'art. 45 TFUE e della libertà di stabilimento, nonché difetto assoluto di istruttoria e motivazione; violazione della legge n. 517/1977 e dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, per non avere l'Amministrazione previsto misure compensative a fronte delle eventuali differenze tra i percorsi formativi; violazione degli artt. 11, 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, del favor partecipationis e del legittimo affidamento. La ricorrente ha inoltre evidenziato che il titolo attestava 60 CFU e comprendeva materie in larga parte coincidenti con quelle previste dalla disciplina italiana.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame dell'istanza. Ha richiamato la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui, quando una professione è regolata nello Stato ospitante ma la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36, le autorità devono prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti, confrontando le competenze così attestate con quelle richieste dalla normativa nazionale, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. La circostanza che il titolo non sia rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro d'origine impedisce che esso debba essere automaticamente riconosciuto, ma non esclude che possa essere valutato nell'ambito della comparazione. Il giudice ha ritenuto illegittima la valutazione ministeriale perché fondata prevalentemente su rilievi generali e formali e non adeguatamente confrontata con i contenuti effettivi della formazione, tra cui le numerose materie coincidenti con quelle del percorso italiano. Inoltre, l'Amministrazione non ha considerato la possibilità di imporre misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anche nell'ipotesi di divergenze sostanziali e di mancanza di un titolo abilitativo. L'assenza di abilitazione non può quindi costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, dovendo l'Amministrazione procedere a una valutazione concreta delle competenze e, in caso di corrispondenza parziale o di differenze colmabili, individuare le conoscenze mancanti o le misure compensative appropriate. L'Amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza, anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2013/55/UE
La disciplina del riconoscimento delle qualifiche impone una valutazione comparativa delle competenze e consente, ove emergano differenze, il ricorso a misure compensative secondo i presupposti applicabili.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori impone allo Stato ospitante di considerare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente nel confronto con le qualifiche richieste a livello nazionale, anche secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia per fattispecie non rientranti nella direttiva 2005/36.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento costituisce, insieme all'art. 45 TFUE, parametro per la valutazione delle qualifiche professionali estere nelle fattispecie non disciplinate dalla direttiva 2005/36.
artt. 2 e 7 l. 4 agosto 1977, n. 517
La funzione dell'insegnante di sostegno è quella di docente della classe, destinato a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi didattici individualizzati.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
Individua requisiti e caratteristiche dei percorsi italiani di specializzazione per il sostegno, utilizzati dall'Amministrazione come termine di comparazione.
Allegato B D.M. 30 settembre 2011
Prevede laboratori didattici diversificati per grado di scuola, elemento considerato nel confronto tra la formazione italiana e quella estera.
Allegato C D.M. 30 settembre 2011
È stato richiamato per le modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio nel percorso italiano.
artt. 11, 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007
Sono stati invocati in relazione alla procedura di riconoscimento delle qualifiche e alla necessità di valutare comparativamente la formazione e le eventuali misure compensative.
Massime di principio
- Quando una professione è regolata nello Stato ospitante ma la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36, le autorità nazionali devono valutare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontando le competenze attestate con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa interna, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE.
- Un titolo formativo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante, ma può e deve essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze, qualora l'amministrazione scelga di esaminarlo ai fini dell'accesso alla professione.
- L'assenza di un titolo abilitativo estero non può costituire, di per sé, una barriera preconcetta alla valutazione della formazione e delle competenze possedute dall'interessato; l'amministrazione deve verificare in concreto il contenuto del percorso e dell'esperienza maturata.
- Quando la comparazione evidenzia una corrispondenza parziale o differenze, anche sostanziali, tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'amministrazione deve valutare se le lacune siano colmabili mediante misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
- Il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera è illegittimo se fondato su rilievi generali e formali non accompagnati da un esame concreto dei contenuti formativi, delle competenze acquisite e dell'eventuale idoneità di misure compensative a colmare le differenze riscontrate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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