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Ordinanza

Ordinanza n. 721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00416/2025, resa tra le parti, che ha respinto l’istanza cautelare connessa al ricorso RG n. 1824/2025, a mezzo del quale il Comune di Lecce ha chiesto al primo Giudice l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, dei seguenti provvedimenti: - la Comunicazione Esito della Verifica di ammissibilità formale prot. n. 0489346/2025 dell’11.9.2025, ex art. 7.2.1 dell’Avviso pubblico, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Dirigente del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia ha comunicato l’esclusione della proposta progettuale presentata dal Comune di Lecce dalla selezione degli interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati; - il presupposto verbale n. 5 del 27.9.2025 (non conosciuto) con cui la Commissione ha ritenuto che la proposta progettuale presentata dal Comune di Lecce non abbia i requisiti per superare la fase di ammissibilità formale; - ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove intervenute, le risultanze relative alle domande di finanziamento ritenute ammissibili; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse, l’avviso pubblico per la selezione di interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto tra cui, ove esistente, la graduatoria provvisoria e definitiva degli interventi ammessi al finanziamento; - per la declaratoria del diritto del Comune di Lecce ad essere riammesso alla valutazione sostanziale della proposta progettuale.

Giustizia amministrativa202600960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione del Comune di Lecce da una procedura regionale di finanziamento per sistemi di gestione delle acque pluviali nei centri abitati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Lecce ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia, che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti dell’esclusione dalla procedura di selezione degli interventi finanziabili. In primo grado erano stati impugnati la comunicazione regionale dell’esito negativo della verifica di ammissibilità formale, il verbale della commissione e gli atti presupposti e consequenziali, con domanda di riammissione alla valutazione sostanziale della proposta progettuale. Nell’appello cautelare il Comune ha prospettato un danno grave e irreparabile derivante dall’esclusione, mentre il Consiglio di Stato ha rilevato che la procedura era ancora in corso e che la controversia necessitava di approfondimenti propri della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini della celere fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi riformato l’ordinanza cautelare impugnata e accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado soltanto per tale finalità, senza disporre la sospensione dell’esclusione né pronunciarsi sulla fondatezza dei vizi dedotti contro gli atti regionali. La decisione è stata motivata dalla possibilità di ovviare al danno prospettato mediante la rapida definizione del giudizio e dalla necessità di ulteriori approfondimenti nella sede di merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, in luogo della concessione o del diniego della misura cautelare, di fissare con priorità l’udienza di merito quando il pregiudizio prospettato può essere adeguatamente fronteggiato mediante una rapida definizione della causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando il pregiudizio grave e irreparabile può essere fronteggiato mediante la rapida trattazione della causa, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione prioritaria dell’udienza di merito può essere disposta quando la procedura amministrativa è ancora in corso e la controversia richiede approfondimenti incompatibili con una definizione pienamente cautelare; tale misura non comporta, di per sé, la sospensione dell’atto impugnato né una valutazione definitiva sulla sua legittimità.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito costituisce una tutela cautelare limitata, diretta a contenere il pregiudizio temporale attraverso l’accelerazione del giudizio, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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