Sentenza n. 2502/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ricorso, con impugnazione di atti sopravvenuti e conseguenziali con istanza cautelare ex artt.55 e 56 c.p.a., per la riproposizione ex art.11 c.p.a. in questa sede dei due ricorsi già riuniti e poi riassunti ex art.428 c.p.c. dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lavoro R.G. n.38/2025 (originariamente proposti ex art.414 c.p.c. dinanzi il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro dichiaratosi territorialmente incompetente) avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: - della delibera della A.S.L. Napoli 3 Sud n.1188 dell'8-8-2024 (in B.U.R.C. n.58 del 26-8-2024 e G.U. Concorsi ed esami, IV Serie Speciale n.80 del 4-10-2024) nella parte in cui non contempla i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alla selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa U.O.C. SER.D. di Castellammare di Stabia; - della delibera della A.S.L. Napoli 3 Sud n.1187 dell'8-8-2024 (in B.U.R.C. n.58 del 26-8-2024 e G.U. Concorsi ed Esami, IV Serie Speciale n.80 del 4-10-2024) nella parte in cui non contempla i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alla selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa U.O.C. SER.D. di Torre del Greco; nonché avverso e per l'annullamento dei seguenti atti sopravvenuti (ove occorra da intendersi come motivi aggiunti ex art.43 c.p.a.), previa sospensiva: - verbale n.1 del 26-9-2025 della Commissione Esaminatrice nella procedura per il conferimento dell'incarico di direzione della U.O.C. SER.D. Castellammare di Stabia, recante graduatoria finale; - relazione sintetica del 26-9-2025 della Commissione Esaminatrice nella stessa procedura, recante la stessa graduatoria finale; - identica graduatoria finale redatta dalla Commissione Esaminatrice nella stessa procedura, datata 26-9-2025; - graduatoria finale resa nella procedura per il conferimento dell'incarico di direzione della U.O.C. SER.D. Torre del Greco, della quale non si dispone; - ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RINALDINI VALERIA il 13\1\2026 : L’annullamento della delibera della A.S.L. Napoli 3 Sud n.1508 del 18-11-2025 di approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice, tra cui la graduatoria finale, della selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della U.O.C. SER.D. Castellammare di Stabia, con conferimento dell’incarico al Dott. Luigi Stella; della delibera della A.S.L. Napoli 3 Sud n.1510 del 18-11-2025 di approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice, tra cui la graduatoria finale, della selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della U.O.C. SER.D. Torre del Greco, con conferimento dell’incarico al Dott. Luigi Stella; della nota della A.S.L. Napoli 3 Sud prot. n.273705 del 19-11-2025 di convocazione del Dott. Luigi Stella per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. SER.D. Castellammare di Stabia; della nota della A.S.L. Napoli 3 Sud prot. n.0276725/U del 21-11-2025 di convocazione del Dott. Luigi Stella per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. SER.D. Torre del Greco; della nota della A.S.L. Napoli 3 Sud prot. n.0276734/U del 21-11-2025 di conferimento al Dott. Luigi Stella dell’incarico di Direttore della U.O.C. SER.D. Castellammare di Stabia; della nota della A.S.L. Napoli 3 Sud prot. n.0277469/U del 24-11-2025 di conferimento al Dott. Luigi Stella dell’incarico di Direttore della U.O.C. SER.D. Torre del Greco; di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, compreso l’eventuale conferimento, mediante scorrimento della graduatoria, dell’incarico di direzione della U.O.C. SER.D. di Castellammare di Stabia (al quale il Dott. Stella ha rinunciato con nota prot n.277416 del 24-11-2025, ad una delle altre due controinteressate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi pubblici e atti successivi relativi alle selezioni per il conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle strutture complesse U.O.C. SER.D. di Castellammare di Stabia e Torre del Greco, nella parte in cui escludevano i dirigenti psicologi, nonché graduatorie, approvazioni e conferimenti degli incarichi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dirigente psicologa a tempo indeterminato presso l’ASL Napoli 3 Sud, aveva contestato le delibere di indizione delle selezioni per la direzione delle due strutture complesse SER.D., sostenendo che, alla luce degli artt. 21, 22 e 26 del CCNL e del d.P.R. n. 484/1997, l’accesso non potesse essere riservato ai soli dirigenti psichiatri. Deduceva inoltre l’invalidità derivata degli atti successivi, comprese le graduatorie e i conferimenti degli incarichi. Il giudizio era stato riproposto davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 c.p.a., dopo che il Tribunale ordinario, sezione lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. L’ASL eccepiva inizialmente il difetto di interesse e la mancata dimostrazione della prova di resistenza; successivamente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il più recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e sosteneva comunque l’infondatezza nel merito della preclusione, in ragione delle prestazioni anche psichiatriche proprie degli incarichi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha rimeditato il precedente orientamento, fondato sulla natura comparativa e vincolata della procedura prevista dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 dopo le modifiche della l. n. 118/2022, alla luce della sentenza delle Sezioni unite n. 3868/2026. Secondo tale indirizzo, il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non avviene mediante un pubblico concorso in senso proprio; pertanto non trova applicazione l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. La stessa conclusione vale per la contestazione dei requisiti di accesso alla procedura, poiché tale questione resta interna alla controversia sul conferimento dell’incarico. Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se essa viene riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute. Le spese sono state integralmente compensate, poiché al momento della proposizione del ricorso l’orientamento prevalente induceva a ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso
La procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, anche dopo le modifiche della l. n. 118/2022, non costituisce un pubblico concorso in senso proprio ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 20, comma 1, l. 118/2022
Le modifiche introdotte alla disciplina del conferimento degli incarichi di struttura complessa non hanno trasformato la relativa procedura in una procedura concorsuale pubblica.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La disposizione non è applicabile alle controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, perché la relativa procedura non è un pubblico concorso.
art. 11, comma 2, c.p.a.
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma.
artt. 21, 22 e 26 CCNL
Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’asserita illegittimità dell’esclusione dei dirigenti psicologi, ma il TAR non ha esaminato tali censure di merito per difetto di giurisdizione.
d.P.R. 484/1997
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’accessibilità dei dirigenti psicologi alla selezione, senza esame nel merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa presso le aziende sanitarie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la relativa procedura, anche se caratterizzata da valutazione comparativa, criteri predeterminati e formazione di una graduatoria, non integra un pubblico concorso in senso proprio.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa comprende anche le contestazioni riguardanti i requisiti di accesso e l’esclusione di determinate categorie professionali dalla procedura selettiva.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la natura comparativa e vincolata della selezione prevista per gli incarichi di struttura complessa non è sufficiente a qualificarla come procedura concorsuale pubblica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti delle preclusioni e decadenze già maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →