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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05623/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione con cui una proprietaria aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una servitù di veduta a favore del proprio immobile e la condanna dei vicini ad arretrare, mediante demolizione, la parete del loro fabbricato prospiciente sul cortile interno. La soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1027 e ss. c.c. e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che la controparte fosse priva di legittimazione attiva perché non verificata la titolarità del diritto di proprietà; con il secondo lamentava vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la richiesta della controparte di arretrare la costruzione per conservare una luce irregolare dimostrasse la mancanza di animus possidendi; con il terzo deduceva violazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., contestando che la Corte d'appello avesse attribuito eccessivo rilievo alla consulenza tecnica d'ufficio nonostante errori e carenze dell'elaborato. La controricorrente eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore, eccezione ritenuta fondata dalla Corte. La procura prodotta era infatti formulata in termini generici, con conferimento di poteri ampi e non specificamente riferiti al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata; la Corte ha rilevato che, pur alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla sufficienza della collocazione topografica della procura, nel caso concreto il contenuto assolutamente generico e incompatibile con la funzione del ricorso escludeva ogni riferibilità al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di valida procura speciale. Ha inoltre condannato in solido i difensori che avevano sottoscritto il ricorso al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, precisando che, in caso di proposizione del ricorso senza procura speciale, gli effetti dell'attività processuale non si producono in capo alla parte ma sul difensore che l'ha compiuta. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1027 e ss. c.c.

    richiamati come norme sulla servitù, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale

  • art. 81 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di legittimazione ad agire; la questione resta assorbita dall'inammissibilità

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione dei vizi processuali e di violazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione, ma il motivo non è esaminato nel merito

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza di merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica

  • art. 365 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la specialità della procura per il ricorso per cassazione è requisito richiesto per la valida proposizione dell'impugnazione

  • art. 1367 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 159 c.p.c., come criterio ermeneutico di conservazione della procura nei casi dubbi

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., per sostenere l'interpretazione conservativa della procura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • l. n. 228/2012

    richiamata in quanto legge che ha novellato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e deve risultare inequivocamente conferita per quel giudizio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La collocazione materiale della procura in calce o su foglio separato materialmente congiunto all'atto può soddisfare il requisito di specialità, ma solo se dal contenuto non emerga in modo evidente la sua estraneità al giudizio di cassazione.
  • Quando la procura contiene incarichi del tutto generici o incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione, non opera il principio di conservazione e l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto senza valida procura speciale, le conseguenze processuali, incluse le spese del giudizio e il raddoppio del contributo unificato, gravano sul difensore che ha agito senza valido mandato, non sulla parte rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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