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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto con provvedimento del Tribunale di Catanzaro (in accoglimento dell'appello) la restituzione dei beni posti in sequestro. Avendo rilevato che tale provvedimento non era stato eseguito, la ricorrente chiese al Tribunale, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 324 c.p.p., di disporre l'esecuzione della restituzione. Il Presidente del Tribunale dispose invece la trasmissione dell'istanza alla Procura, rifiutando di esercitare i poteri di esecuzione. Si denunciò in cassazione l'abnormità di tale declinazione di competenza, che avrebbe determinato una stasi procedurale e pregiudicato il diritto della parte all'attuazione del provvedimento favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione di trasmettere l'istanza alla Procura, ritenendola un indebito venir meno all'esercizio dei poteri che a quel giudice competono ai sensi dell'art. 324 c.p.p., e un atto non previsto dall'ordinamento idoneo a determinare una stasi della procedura e a ledere il diritto della parte all'attuazione della pronuncia favorevole.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    L'art. 324 c.p.p. individua il Tribunale, nelle ipotesi previste, quale giudice dell'esecuzione; la Corte ha interpretato che il giudice investito deve esercitare i poteri di esecuzione per dare immediata attuazione al provvedimento favorevole e non può declinare la propria competenza rinviando la questione alla Procura quando la parte chiede l'esecuzione di una pronuncia del medesimo Tribunale.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione (Tribunale ai sensi dell'art. 324 c.p.p.) è competente e tenuto a provvedere direttamente sull'esecuzione di provvedimenti a lui attribuiti: non è corretto trasmettere l'istanza alla Procura per eludere tale funzione.
  • La trasmissione di istanze di esecuzione ad autorità amministrative o alla Procura, se sostitutiva dell'operato del giudice dell'esecuzione, può essere considerata atto non previsto dall'ordinamento e fonte di illegittima stasi procedurale.
  • La parte vittoriosa in sede di impugnazione ha diritto ad una rapida attuazione del provvedimento favorevole; eventuali pendenze (es. persistente sequestro preventivo) devono essere risolte dal giudice competente e non eluse con passaggi procedurali che dilazionano l'esecuzione.
  • In situazioni analoghe conviene tempestivamente chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione e, se questi rifiuta od omette di provvedere, proporre i rimedi impugnatori (compresa la cassazione) per evitare che la decisione favorevole resti priva di esecuzione.
  • La soluzione pratica è che il giudice dell'esecuzione valuti direttamente l'eventuale contrasto tra ordine di restituzione e misure cautelari (sequestro), motivando e esercitando i poteri previsti dall'ordinamento per garantire la tutela dell'interesse della parte.

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