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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47359/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato ex art. 71 d.P.R. n. 309/1990 e la rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019). In sede di cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) vizio procedurale per violazione dei commi terzo e quarto dell'art. 666 c.p.p., poiché il giudice dell'esecuzione ha deciso "de plano" senza fissare la camera di consiglio e senza permettere al detenuto di conferire con il Magistrato di sorveglianza; (2) inosservanza dei principi della sentenza costituzionale n. 40/2019, con errore nella determinazione del punto di partenza per la commisurazione della pena (il giudice avrebbe ritenuto erroneamente il minimo edittale pari a sei anni anziché otto) e mancata rinnovazione della valutazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma 3, c.p.p., e non decidere de plano sul merito. Ha precisato che l'art. 666, comma 2, c.p.p. consente il decreto de plano solo per richieste manifestamente infondate per difetto di requisiti di legge non soggetti a valutazione discrezionale. L'omessa osservanza delle forme ha determinato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; perciò la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di Venezia per nuovo esame. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la richiesta di revoca della sentenza per sopravvenuta abolizione del reato; qui indicata come titolo della istanza originaria del ricorrente.

  • art. 71 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come disposizione la cui abolizione è invocata dal ricorrente per ottenere la revoca della condanna.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con decisione n. 40/2019; è stata invocata dal ricorrente per ottenere la rideterminazione della pena, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per effetto della nullità procedurale riscontrata.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Decisione che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della disciplina penale (art. 73, comma 1) e che impone al giudice dell'esecuzione di valutare l'applicabilità degli effetti ai fini della pena; nel caso oggetto del processo il rispetto dei principi costituzionali è stato dedotto come motivo, ma non deciso per assorbimento.

  • art. 666 cod. proc. pen., commi 2 e 3

    La Corte ha rilievo che, quando il giudice dell'esecuzione rigetta per motivi di merito istanze come revoca o rideterminazione della pena, deve adottare la procedura camerale prevista dal comma 3. Il comma 2 autorizza il decreto de plano solo per inammissibilità manifestamente infondata derivante da difetto di condizioni di legge che non richiedono valutazione discrezionale.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 4 e art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    La Corte osserva che lo schema semplificato previsto dall'art. 667, comma 4 non è applicabile ai casi di revoca per abolizione del reato o di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità; pertanto non può essere utilizzato al posto della procedura di cui all'art. 666, comma 3.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che l'art. 667 individua casi specifici per la procedura semplificata e che quelli in esame non vi rientrano.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che rende necessaria l'udienza in contraddittorio per l'effettiva esercitazione dei diritti difensivi, contrastando l'uso indebito del decreto de plano quando sia richiesta una valutazione di merito.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione delle forme processuali prescritte ha costituito una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), determinando l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che rigetta per motivi di merito richieste di revoca per abolizione del reato o di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma 3, c.p.p.; non può decidere de plano sul merito senza udienza.
  • L'art. 666, comma 2, c.p.p. consente il decreto de plano solo per richieste manifestamente infondate per vizi di legittimità relativi a condizioni di legge non soggette a valutazione discrezionale; non è applicabile quando sia necessaria una valutazione di merito.
  • Il ricorrente deve poter esercitare i diritti difensivi in contraddittorio (anche mediante conferenza con il Magistrato di sorveglianza); la loro negazione può determinare nullità rilevante ex art. 178 c.p.p.
  • Se viene riscontrata una nullità procedurale di carattere generale nella decisione del giudice dell'esecuzione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame senza entrare nel merito delle questioni sostanziali eventualmente dedotte.
  • Quando è invocata la dichiarazione di incostituzionalità (es. Corte Cost. n. 40/2019), il giudice dell'esecuzione deve valutare l'applicabilità dei suoi effetti e, se necessario, rinnovare la commisurazione della pena; tuttavia tale valutazione va svolta nel rispetto delle garanzie procedurali.

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