Cassazione Civile, Ordinanza n. 12093/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore munito di procura speciale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le controparti erano rimaste intimate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia tra proprietari confinanti aveva ad oggetto l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su un tratto di strada collegante due vie in località Santa Rufina, con conseguente ordine di rimozione degli ostacoli che impedivano l'esercizio del diritto reale. In primo grado la domanda era stata rigettata dal Tribunale, mentre la Corte di appello aveva riformato la decisione riconoscendo la servitù in favore del fondo degli attori/appellanti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
dichiarazione ... di rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è idonea a far cessare il giudizio di cassazione.
art. 391, comma 1, c.p.c.
intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni per attestare ... il raddoppio del contributo unificato
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non viene affermata la debenza del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando provenga da difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Se nel giudizio di cassazione le parti intimate non svolgono attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, nel caso deciso, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →