Sentenza n. 2999/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.01.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto all’erogazione di 500 euro annui mediante Carta del docente. Il beneficio spettava a due ricorrenti per l’anno scolastico 2023/2024 e a una ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Successivamente alla proposizione del giudizio, e tardivamente rispetto all’obbligo di esecuzione, l’amministrazione ha accreditato le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l’accredito delle somme dovute a titolo di Carta del docente. Poiché l’ottemperanza è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle docenti mediante la Carta del docente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale è divenuta priva di oggetto.
Come è indicizzato
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