Sentenza n. 3645/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto recante n. -OMISSIS- emesso in data 17 marzo 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente, in pari data, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e destinatario di un nulla osta alla conversione in permesso per lavoro subordinato, ha impugnato il successivo provvedimento di rigetto fondato sul fatto che non risultava residente nella provincia indicata nell'istanza, ma domiciliato in altro Comune. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 9, e 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, nonché contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l'iscrizione anagrafica nella provincia non costituisce requisito per la conversione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 10 l. n. 241/1990, oltre a contraddittorietà, illogicità ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando la mancata valutazione delle integrazioni e osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, tra cui il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile presso il quale aveva trasferito il domicilio. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio che, dopo il rilascio del nulla osta, l'amministrazione avrebbe dovuto eventualmente esercitare il potere di revoca in autotutela del nulla osta, non rigettare una domanda già favorevolmente valutata. Ha altresì escluso che le ulteriori ragioni relative alla sistemazione alloggiativa, contenute nella relazione amministrativa ma non nel provvedimento impugnato, potessero integrare postumamente la motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all'irrilevanza della residenza nella provincia indicata. Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare in Italia e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato può chiedere la conversione del permesso. Secondo il giudice, le condizioni sostanziali rilevanti sono lo svolgimento dell'attività stagionale per almeno tre mesi, l'effettività del nuovo rapporto di lavoro e il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso; la residenza nella provincia dello Sportello unico non è un requisito previsto dalla legge e non può quindi impedire la conversione né giustificare la revoca del nulla osta. Il provvedimento è stato inoltre viziato perché l'amministrazione ha fatto riferimento a un potere non conferente, adottando un rigetto anziché, eventualmente, la revoca del nulla osta, e perché la relazione amministrativa non può integrare postumamente la motivazione dell'atto. Il provvedimento impugnato è stato annullato. Le spese sono state compensate; è stata riservata a separato decreto la liquidazione del compenso al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La disposizione individua come condizioni per la conversione lo svolgimento regolare di almeno tre mesi di lavoro stagionale, l'offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato e il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso; non richiede la residenza dello straniero nella provincia dello Sportello unico.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale parametro normativo della disciplina del permesso di soggiorno e della sua conversione, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.
art. 10 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione alle osservazioni e alla documentazione presentate dall'interessato nel procedimento; il giudice accoglie il ricorso per l'irrilevanza del requisito della residenza, senza sviluppare una distinta decisione sulla violazione partecipativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede lo svolgimento regolare di almeno tre mesi di attività stagionale, l'effettività del nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso; non può essere richiesta, in assenza di una previsione normativa, la residenza dello straniero nella provincia dello Sportello unico per l'immigrazione.
- Dopo il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione che intenda rimuoverne gli effetti deve esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il potere di autotutela appropriato, quale la revoca, e non può sostituirlo con il rigetto della domanda già favorevolmente valutata.
- Le ragioni ostative non indicate nel provvedimento impugnato non possono essere introdotte per la prima volta mediante una relazione amministrativa prodotta in giudizio, poiché ciò costituirebbe un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
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