Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente nel periodo 1.8.2006-1.6.2011, pur essendo formalmente inquadrato come socio lavoratore di varie cooperative di trasporto e facchinaggio. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo maturata la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, in combinato con l'art. 6 l. n. 604/1966, sul presupposto che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare stragiudizialmente i contratti di lavoro stipulati con soggetti diversi dalla società convenuta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 32, co. 4, l. n. 183/2010 e dell'art. 6 l. n. 604/1966, sostenendo che il regime decadenziale non si applica quando non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda soltanto l'accertamento della reale titolarità del rapporto in capo all'effettivo utilizzatore della prestazione, in ipotesi di appalto illecito di mera manodopera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce del principio già affermato in precedenti arresti, secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione non si applica all'azione del lavoratore formalmente dipendente di un appaltatore che chieda l'accertamento del rapporto subordinato in capo al committente, quando manchi una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
art. 32, comma 4, lett. d)
La decadenza ivi prevista non si applica all'azione volta ad accertare il rapporto di lavoro subordinato in capo al committente in assenza di un atto datoriale da impugnare o di una comunicazione scritta equipollente a recesso.
art. 6 l. n. 604/1966
Il combinato disposto con l'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, opera per le impugnazioni di atti di recesso o provvedimenti datoriale, non per la domanda di mera riqualificazione del rapporto nei confronti dell'effettivo utilizzatore.
art. 360 c.p.c.
n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha richiamato i precedenti conformi senza ulteriore motivazione estesa, rinviando ad essi per ogni aspetto ulteriore.
Massime di principio
- Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione previsto per gli atti di recesso o per i provvedimenti del datore di lavoro non si estende alle azioni dirette ad accertare la reale subordinazione in capo a un soggetto diverso da quello formalmente indicato, quando non esista un atto esplicito da impugnare.
- Quando il lavoratore, formalmente dipendente di un appaltatore, deduce l'illiceità dell'appalto per mera fornitura di manodopera e chiede l'accertamento del rapporto con il committente, la domanda è sottratta alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, se manca una comunicazione scritta equipollente a recesso.
- Ai fini dell'applicazione dei termini decadenziali in materia di impugnazione del rapporto di lavoro, è decisivo verificare la presenza di un atto datoriale qualificabile come recesso o comunque idoneo a essere specificamente impugnato; in difetto, la tutela si risolve in un'azione di accertamento del rapporto non soggetta a quel regime.
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