Sentenza n. 4475/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza nr. 4063/25 con la quale questo TAR ha condannato la Prefettura di Napoli a risarcire il danno di carattere patrimoniale e non patrimoniale in favore del sig. -OMISSIS- per illegittimità della revoca delle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4063/2025, recante condanna della Prefettura di Napoli al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, notificato e depositato il 31 marzo 2026, per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4063/2025, pubblicata il 27 maggio 2025 e passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla revoca illegittima delle misure di accoglienza, già accertata con la sentenza n. 4995/2023. Nel corso del giudizio, l'amministrazione si è costituita con memoria meramente formale. Il ricorrente ha poi dichiarato di non avere più interesse alla decisione poiché, con e-mail del 27 aprile 2026, l'amministrazione aveva richiesto la trasmissione del modello compilato e del codice IBAN necessari per procedere al pagamento. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese in base al principio di soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che l'amministrazione aveva avviato gli adempimenti necessari al pagamento della somma riconosciuta dalla sentenza ottemperanda. Il Collegio non ha accolto la richiesta di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale: in ragione delle peculiari connotazioni della controversia, ha disposto la compensazione integrale delle spese. È stata fatta salva la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione soccombente, degli adempimenti necessari all'esecuzione di una condanna, quando determina il venir meno dell'interesse del creditore alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le peculiari circostanze della controversia non giustificano l'applicazione della soccombenza virtuale.
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