Cassazione Penale, Sentenza n. 1830/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la confisca dei beni precedentemente sequestrati e che, a suo dire, sarebbe stata adottata senza instaurare il contraddittorio (inaudita altera parte). Denuncia inoltre l'abnormità della confisca, adottata dopo il definitivo proscioglimento per prescrizione, e sostiene che l'ordinanza sarebbe in contrasto con il dispositivo della sentenza di cognizione che disponeva la restituzione dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la confisca era stata adottata il 5 luglio 2023 in veste di giudice dell'esecuzione e che, per tale provvedimento e per la successiva ordinanza di revoca e rimessione al giudice civile, non era necessario il contraddittorio ai sensi degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p. Ha qualificato l'istanza del Savino come opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p., accolta in parte dal Tribunale che ha revocato la confisca e ha rimesso la questione sulla titolarità dei beni al giudice civile, mantenendo il vincolo cautelare. La Corte ha inoltre osservato che la rimessione al giudice civile ha natura interlocutoria e non è impugnabile; pertanto il ricorso è infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese (provvedimento del dispositivo incompleto nel testo).
Norme richiamate
art. 497-ter c.p.
Norma penale relativa al reato per il quale è stato svolto il procedimento; la sentenza di non doversi procedere per prescrizione riguarda quel procedimento ma non esclude l'intervento del giudice dell'esecuzione in materia di misure patrimoniali.
art. 240 comma 2 n. 1 c.p.
Previsione normativa che consente la confisca per il reato in questione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata adottata confisca, il giudice dell'esecuzione ha poi rilevato l'impossibilità di applicarla ai specifici beni e ha disposto la revoca.
art. 676 c.p.p. (comma 1)
Norma del codice di procedura penale che disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in ordine a provvedimenti sui beni; la Corte ha ritenuto che, nella funzione di giudice dell'esecuzione, il Tribunale poteva decidere senza instaurare il contraddittorio preventivo per il provvedimento impugnato.
art. 667 c.p.p. (comma 4)
Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti relativi alla restituzione di cose sequestrate; la Corte ha qualificato l'istanza del ricorrente come opposizione ex art. 667 comma 4 e ha ritenuto legittima la successiva revoca della confisca e la rimessione della questione sulla proprietà al giudice civile.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione adotta o revoca provvedimenti relativi a misure patrimoniali dopo il passaggio in giudicato, non sempre è necessario instaurare il contraddittorio preventivo: alcune decisioni interlocutorie possono essere adottate inaudita altera parte ai sensi delle norme sul processo esecutivo penale.
- Un'istanza presentata dopo la confisca può essere qualificata come opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione può revocare provvedimenti di confisca e rimettere la questione sulla titolarità dei beni al giudice civile.
- La rimessione della questione sulla proprietà al giudice civile ha natura interlocutoria e, secondo la giurisprudenza consolidata, non è impugnabile autonomamente in sede penale: i diritti relativi alla titolarità devono essere fatti valere nel giudizio civile.
- Se si ritiene illegittima una confisca adottata dopo il giudicato, la via corretta è proporre opposizione ex art. 667 c.p.p. e, successivamente, agire innanzi al giudice civile per far accertare la titolarità dei beni; il vincolo cautelare può essere mantenuto fino alla decisione civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →