Cassazione Civile, Ordinanza n. 21653/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e negata la detrazione dell’IVA, sul presupposto che la prestazione formalmente qualificata come subappalto celasse in realtà una somministrazione di manodopera. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma la CTR del Veneto, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha ritenuto insussistenti gli elementi di un valido appalto/subappalto e ha conseguentemente affermato l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi del personale. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato le dichiarazioni dei dipendenti della cooperativa che avrebbero dimostrato l’eterodirezione da parte dell’appaltatore; 2) violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 1655, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il contratto dovesse essere qualificato come appalto e non come somministrazione; 3) omessa pronuncia sulla dedotta violazione del principio di neutralità IVA e sulla asserita doppia imposizione anche ai fini IRAP, poiché il costo sarebbe stato già indeducibile in capo alla cooperativa; 4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 27 d.l. 137/2020 per il mancato collegamento da remoto nella trattazione in periodo Covid.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la CTR aveva già esaminato il tema della riconducibilità del lavoro alle direttive del committente e la doglianza mirava solo a contestare la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente non aveva specificamente denunciato la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, né trascritto o allegato il contratto, limitandosi a contrapporre una diversa lettura della fattispecie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la questione di neutralità IVA e doppia imposizione era stata sollevata solo in appello, e in ogni caso il contratto di somministrazione mascherato da appalto è nullo, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi. Il quarto motivo è stato disatteso perché, in periodo emergenziale Covid, la trattazione scritta è legittima se il collegamento da remoto non è concretamente praticabile, senza violazione del diritto di difesa. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
La censura non può tradursi nella mera contestazione dell'insufficienza motivazionale; è inammissibile se il fatto è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge in tema di qualificazione contrattuale richiede specifica deduzione dei canoni interpretativi violati e non una semplice diversa ricostruzione del fatto.
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato per la distinzione tra appalto genuino e somministrazione di manodopera.
art. 1655 c.c.
Richiamato come norma definitoria dell'appalto genuino, in contrapposizione alla somministrazione di manodopera.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quadro della dedotta violazione in tema di prova della natura del rapporto.
art. 2729 c.c.
Richiamato a sostegno della tesi sulla prova indiziaria dell'appalto.
artt. 1362 e ss. c.c.
Per denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente le regole violate e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulta violato se la trattazione scritta sostituisce l'udienza in presenza quando il collegamento da remoto non è praticabile per ragioni organizzative.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al contraddittorio e al giusto processo, ma ritenuto non leso nella concreta gestione dell'udienza emergenziale.
art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La trattazione scritta nel processo tributario in periodo Covid è legittima se il collegamento da remoto è impedito da carenze organizzative dell'ufficio.
L. 18 dicembre 2020, n. 176
Ha convertito il d.l. n. 137/2020, rilevante per la disciplina emergenziale del processo tributario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la sufficienza della motivazione.
- La censura sulla qualificazione di un contratto richiede la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati e la trascrizione o specifica localizzazione del documento contrattuale; non è sufficiente una diversa lettura del rapporto proposta dal ricorrente.
- Quando un contratto di appalto è ritenuto meramente apparente e schermante una somministrazione illecita di manodopera, il rapporto è nullo e, sul piano tributario, ne derivano l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi correlati.
- La denuncia di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata ritualmente proposta nel merito e che sia riprodotta con precisione nel ricorso per cassazione, secondo il principio di autosufficienza.
- Nel processo tributario emergenziale da Covid-19, la trattazione scritta può legittimamente sostituire l'udienza o il collegamento da remoto quando quest'ultimo non sia concretamente praticabile, senza violare il diritto di difesa.
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