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Sentenza

Sentenza n. 4222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10026/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva dei singoli ricorrenti e, comunque, per inammissibilità del ricorso collettivo

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (militari dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della mancata attivazione della previdenza complementare nel comparto di appartenenza e il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'introduzione del sistema pensionistico contributivo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo carente la legittimazione attiva dei singoli militari e rilevando anche la disomogeneità delle situazioni giuridiche dedotte in forma collettiva. In appello sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione della carenza di legittimazione attiva e dell'inammissibilità del ricorso collettivo non sarebbe stata ritualmente eccepita dalle amministrazioni né sottoposta al contraddittorio prima della decisione; 2) violazione della disciplina sulla legittimazione attiva, sostenendo che i singoli dipendenti fossero titolari di una posizione azionabile in giudizio e che il TAR avesse omesso di esaminare le relative argomentazioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. La questione della carenza di legittimazione attiva, così come quella relativa alla natura collettiva del ricorso, era contenuta soltanto in una relazione amministrativa depositata dall'Avvocatura dello Stato, ma non era stata ritualmente formulata negli scritti difensivi dell'Avvocatura, cui spetta selezionare e veicolare nel processo domande, eccezioni e difese. Il mero deposito di uno scritto proveniente dall'amministrazione non equivale a una rituale proposizione dell'eccezione processuale. Poiché il TAR aveva posto tali questioni a fondamento della decisione senza indicarle in udienza e senza consentire alle parti di controdedurre, le aveva sostanzialmente rilevate d'ufficio, in violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e del diritto di difesa e di contraddittorio garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. La sentenza di primo grado è stata pertanto annullata e la causa è stata rimessa al TAR Lazio ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Il secondo motivo e le ulteriori questioni di merito sono rimasti assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    laddove il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la indica in udienza dandone atto a verbale

    Il giudice non può fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza previamente sottoporla al contraddittorio, mediante indicazione in udienza o assegnazione di un termine per controdedurre.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa derivante dall'omessa sottoposizione della questione officiosa alle parti comporta l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • art. 24 Cost.

    La mancata instaurazione del contraddittorio su una questione decisiva rilevata d'ufficio lede il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Il rispetto del contraddittorio processuale costituisce componente necessaria del giusto processo.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    La disposizione riguarda gli elementi sottesi al provvedimento impugnato e non consente di considerare ritualmente proposte, mediante il solo deposito, difese, domande o eccezioni processuali contenute in uno scritto amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una questione decisiva rilevata d'ufficio deve essere previamente indicata alle parti in udienza, con verbalizzazione, oppure deve essere assegnato un termine per consentire controdeduzioni; la sua utilizzazione senza tale passaggio viola il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • Le domande e le eccezioni processuali contenute in uno scritto indirizzato al difensore o proveniente dall'amministrazione non entrano ritualmente nel processo per il solo fatto di essere depositate dal patrocinatore: è necessaria una loro espressa formulazione negli atti difensivi della parte.
  • Il deposito da parte dell'Avvocatura dello Stato di una relazione amministrativa contenente possibili eccezioni non equivale a una loro rituale proposizione, poiché la difesa tecnica deve selezionare e veicolare al giudice le domande, eccezioni e argomentazioni processuali della parte.
  • Quando il giudice di primo grado fonda la decisione su una questione processuale rilevata d'ufficio senza instaurare il contraddittorio, il giudice d'appello deve annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., senza esaminare le ulteriori questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela del terzo

Testo integrale

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