Cassazione Civile, Ordinanza n. 27395/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Esclude inoltre il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il procedimento è esente da tale pagamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, dichiarato difensore distrattario delle spese in un procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'appello aveva liquidato in suo favore € 350,00 a titolo di compenso professionale, ritenendolo insufficiente. Il ricorso era fondato su due motivi: entrambi denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo lamentava anche omessa motivazione sulla liquidazione dei compensi. La Corte rileva però che il difensore distrattario è legittimato a impugnare solo il capo sulla distrazione in sé, non anche la misura della liquidazione delle spese, poiché l'eventuale insufficienza della liquidazione incide sul rapporto tra parte vittoriosa e difensore, non sui diritti del difensore verso la parte soccombente. Inoltre, avverso il decreto emesso dal magistrato designato della corte d'appello nel procedimento ex L. n. 89 del 2001 non è proponibile ricorso per cassazione, dovendo essere esperita l'opposizione al collegio ex art. 5-ter della stessa legge. Le censure relative all'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 sono poi ritenute comunque non pertinenti, perché la norma disciplina la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente a sostegno dei motivi di censura, ma ritenuto non specificamente riferibile al caso perché disciplina la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 93 c.p.c.
la distrazione delle spese attribuisce al difensore un titolo rispetto alla parte soccombente, ma la legittimazione all'impugnazione resta limitata al capo sulla distrazione stessa
L. n. 89 del 2001
nel procedimento di equa riparazione il decreto del magistrato designato dalla corte d'appello è soggetto a opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario, non a ricorso immediato per cassazione
art. 5-ter L. n. 89 del 2001
indica il rimedio dell'opposizione al collegio avverso il decreto reso sulla domanda di equa riparazione
art. 3, comma 4, L. n. 89 del 2001
prevede il decreto motivato del presidente della corte d'appello o del magistrato da lui designato
art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indica l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato
Massime di principio
- Il difensore distrattario delle spese processuali può impugnare solo il capo della decisione relativo alla distrazione, non anche la sola quantificazione delle spese, salvo che la censura incida direttamente sulla titolarità del capo stesso.
- L'eventuale insufficienza della liquidazione delle spese non pregiudica il diritto del difensore verso il cliente, che resta regolato dal rapporto di prestazione d'opera professionale, ma riguarda l'interesse della parte vittoriosa a ottenere una liquidazione più ampia.
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto emesso dal magistrato designato della corte d'appello non è direttamente ricorribile per cassazione quando l'ordinamento prevede il rimedio dell'opposizione al collegio nello stesso ufficio giudiziario.
- Le doglianze che richiamano una norma non pertinente al tipo di liquidazione impugnata sono inammissibili per difetto di specifica riferibilità al provvedimento censurato.
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