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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49510/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna in appello per tre capi: 1) furto aggravato di energia elettrica mediante manomissione del contatore (artt. 624 e 625 c.p.), 2) uso/contraffazione di permesso di soggiorno (art. 5 co. 8-bis d.lgs. 286/1998), 3) detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e insufficiente prova in ordine all'attribuzione dei fatti (non essendo titolare dell'appartamento né delle utenze), mancata prova della detenzione a fini di spaccio per la droga (sostenendo uso personale), difetto di adeguata istruttoria e mancata acquisizione di documenti richiesti con rinnovazione dell'istruttoria, errata esclusione della qualificazione ai sensi dell'art. 648 co.2 c.p., e vizio nella dosimetria/negazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 81, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e coerente, valorizzando correttamente le risultanze probatorie senza errori di diritto tali da consentire sindacato in sede di legittimità. In particolare: sul furto di energia la Corte ha confermato la valutazione della manomissione del contatore e dell'allaccio abusivo; sulla detenzione di droga ha ritenuto congrua la valutazione di destinazione allo spaccio avendo riguardo al contesto economico dell'imputato, al quantitativo netto rinvenuto (circa 6.830,9 mg - ricavabili 56,8 dosi), alla confezione (ovulo termosigillato), al comportamento e ad elementi indiziari complementari (più telefoni e SIM, occultamento nell'intimo, contesto territoriale), sul reato relativo al permesso di soggiorno contraffatto ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata e confermato la fattispecie speciale prevista dall'art. 5 co.8-bis d.lgs. 286/1998; quanto alle attenuanti generiche e alla dosimetria la Corte ha ritenuto motivata la loro esclusione e congruo l'aumento per continuazione. Conseguentemente la condanna di merito è stata mantenuta, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. e art. 625 c.p.

    Norme sul furto e relative aggravanti: la Corte ha ritenuto provata la manomissione del contatore e l'impossessamento dell'energia, con aggravanti (violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio).

  • art. 5 co. 8-bis d.lgs. 286/1998

    Reato relativo alla contraffazione/uso di permesso di soggiorno: la norma speciale sanziona anche il mero utilizzo di permesso contraffatto; non è applicabile l'attenuazione per tenuità nel caso di specie.

  • art. 73 co.1 e co.5 D.P.R. 309/1990 (e art. 73-bis comma primo lett. a))

    Norme sulla detenzione di stupefacenti: la Corte ricorda che il dato ponderale da solo non è decisivo ma concorre con altri elementi (confezionamento, occultamento, contesto, numero di dosi ricavabili) per stabilire la destinazione a spaccio.

  • art. 17 e art. 75 D.P.R. 309/1990

    Riferimenti alle autorizzazioni e alle ipotesi di esclusione dalla responsabilità per stupefacenti: la detenzione era senza autorizzazione e non rientrava nelle ipotesi di uso consentito.

  • art. 648 co.2 c.p.

    Norma sulla ricettazione/ricettazione attenuata: la Corte territoriale ha escluso che la fattispecie contestata (uso/contraffazione del permesso) potesse essere qualificata come ipotesi attenuata richiamata dall'art. 648 co.2.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dibattimentale)

    L'istituto della rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale; il giudice di merito può rigettare la richiesta quando ritiene di poter decidere sullo stato degli atti, e il rigetto può essere motivato in modo implicito purché emergano elementi che rendano superflua la rinnovazione.

  • artt. 62-bis, 81 e 133 c.p.

    Norme relative alle circostanze e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e congrua la dosimetria operata dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria per procedimenti inammissibili: applicata in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti: i motivi che si risolvono in una rivalutazione delle prove documentali o testimoniali sono, di regola, inammissibili se non mostrano errori di diritto o di motivazione formale dei giudici di merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è misura eccezionale: può essere disposta solo se indispensabile per decidere; il suo rigetto è ammesso anche con motivazione implicita quando gli atti già raccolti appaiono sufficienti per la decisione.
  • Nel giudizio sulla destinazione a spaccio della droga il dato quantitativo non è decisivo da solo: deve essere valutato insieme a confezionamento, modalità di occultamento, contesto territoriale, mezzi di comunicazione e capacità economica dell'imputato; la convergenza di più elementi rafforza l'indizio di spaccio.
  • L'uso o la detenzione di documenti di soggiorno contraffatti è punito dalla norma speciale (art. 5 co.8-bis): l'eventuale applicazione di fattispecie attenuate va valutata alla stregua della disciplina speciale richiamata in imputazione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: non è necessario che il giudice menzioni ogni elemento favorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi per il diniego o la concessione del beneficio.
  • Per impugnazioni in Cassazione è fondamentale confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione del giudice d'appello: riproporre le stesse doglianze senza mostrare in che parte la motivazione sia illogica o carente espone il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.

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