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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49311/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grasso ha impugnato la convalida, operata dal Tribunale di Varese, del provvedimento del Questore che gli aveva imposto l'obbligo di presentazione alla Tenenza dei Carabinieri di Quarto per anni 2 ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della L. 401/1989. Ha dedotto: (1) violazione di legge perché il Gip ha convalidato prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, precludendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa; (2) vizio di motivazione circa l'estensione dell'obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida è intervenuta prima del termine insuperabile di 48 ore dalla notifica e, non essendo emerso che la difesa abbia comunque potuto esercitare le proprie prerogative, ciò determina nullità. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 15/06/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La sentenza precisa che la convalida giudiziale è prescritta solo per l'obbligo di presentazione (comma 2 art. 6 L. 401/1989), mentre la misura prevista dal comma 1 configura un'atipica misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme richiamate

  • Legge n. 401/1989, art. 6 commi 1, 2 e 5

    Il comma 2 richiede la convalida giudiziale quando è imposto l'obbligo di presentazione (incide sulla libertà personale); il comma 1 disciplina misure interdittive atipiche rimaste di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e non soggette alla stessa convalida.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (dep. 24/05/2021) Rv. 281341-01

    Principio richiamato: la convalida del provvedimento questorile relativo all'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica; la violazione di tale termine comporta nullità per impedimento all'esercizio del diritto di difesa.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016

    Conferma la distinzione tra l'obbligo di presentazione (che richiede convalida per la libertà personale) e la misura di cui al comma 1, considerata atipica e di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Massime di principio

  • Quando venga imposto l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, il giudice che deve convalidare il provvedimento questorile non può convalidare prima del decorso di 48 ore dalla notifica: la convalida anticipata è causa di nullità salvo che la difesa abbia comunque già potuto esercitare le proprie prerogative.
  • La convalida giudiziale riguarda specificamente l'obbligo di presentazione (aspetto attinente alla libertà personale); altre misure interdittive previste dal comma 1 vanno valutate separatamente in virtù della loro natura atipica e della competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
  • In caso di notifica ravvicinata e tempestiva convalida, verificare sempre negli atti se la difesa ha effettivamente avuto possibilità di intervento: se sì, l'anticipata convalida può essere comunque valida; se no, può essere chiesto l'annullamento limitato all'obbligo di presentazione.
  • Se l'obbligo di presentazione è esteso a eventi particolari (es. partite "amichevoli"), il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e adeguata: la carenza di motivazione su tale estensione può costituire ulteriore motivo di impugnazione.
  • Rimedio pratico: controllare tempi di notifica e di convalida, la concreta possibilità di difesa nei 48 ore e la motivazione specifica sulla portata delle misure; in caso di violazioni proporre ricorso con richiesta di annullamento e di dichiarazione di inefficacia limitata all'obbligo di presentazione.

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